Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39992/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39992/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39992/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 8.1.2020, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Alfio Bonsignore responsabile del reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 624-bis, comma 1, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, per non aver pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo apoditticamente definito il fatto contestato di elevato disvalore penale ed avendo ritenuto l'abitualità della condotta. Deduce che nessuna analisi risulta presente in sentenza in ordine all'intensità dell'elemento soggettivo del prevenuto. Rileva l'insussistenza del requisito ostativo dell'abitualità, vertendosi in ipotesi di illeciti non commessi in un unico contesto temporale e trattandosi, nella specie, di un unico e lontano precedente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 39992/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata truffa vie di fatto imputazione di furto reato mancato prova del dolo reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
I) Violazione di legge, per non aver pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo apoditticamente definito il fatto contestato di elevato disvalore penale ed avendo ritenuto l'abitualità della condotta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE ALFIO nato a BRONTE il 07/01/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 8.1.2020, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Alfio Bonsignore responsabile del reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 624-bis, comma 1, cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, per non aver pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo apoditticamente definito il fatto contestato di elevato disvalore penale ed avendo ritenuto l'abitualità della condotta. Deduce che nessuna analisi risulta presente in sentenza in ordine all'intensità dell'elemento soggettivo del prevenuto. Rileva l'insussistenza del requisito ostativo dell'abitualità, vertendosi in ipotesi di illeciti non commessi in un unico contesto temporale e trattandosi, nella specie, di un unico e lontano precedente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Quanto al motivo sub I), si osserva che la decisione impugnata ha insindacabilmente e logicamente affermato la non particolare tenuità del fatto in considerazione dell'elevato disvalore della fattispecie concretamente accertata, consistente nel tentativo del prevenuto di forzare una porta per accedere nell'abitazione della persona offesa, all'evidente fine di sottrarre i beni custoditi nell'abitazione stessa. Quanto al presupposto dell'abitualità, la sentenza impugnata ha constatato sia il precedente a carico per un reato analogo, sia la circostanza che il Bonsignore è sottoposto ad altro procedimento penale per il reato di rapina e detenzione d'arma, per il quale è anche sottoposto a misura cautelare, sicché nella specie ricorre anche il requisito ostativo della commissione (anche successivamente al reato) di altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr.

Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347). 4.2. Anche il motivo sub II) è inammissibile, perché sviluppa una censura di merito, a fronte di una valutazione congrua e non manifestamente illogica della Corte territoriale, la quale ha affermato, secondo un ragionevole giudizio ipotetico fondato sulle caratteristiche della condotta illecita, che se il reato fosse stato portato a compimento il danno patrimoniale per la persona offesa non sarebbe stato di rilevanza minima.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigl estensore Il Presidente Al ro Ranaldi D natella anti .. DEPOSITATO IN