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Sentenza — n. 39979/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Palermo confermava la condanna resa dal Tribunale di Trapani nei confronti di Cammareri Massimiliano, quale responsabile del reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2- bis e 2-sexies cod. strada. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione basato su tre distinti motivi: 2.1. Vizio della motivazione in relazione al soggetto conducente l'autovettura, in assenza di qualunque certezza sul punto fornita dai verbalizzanti. 2.2. Nullità dell'accertamento ematico, non preceduto dell'avviso rivolto alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, e dunque violazione della specifica norma procedurale. 2.3. Vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b), 2- bis e 2-sexies cod. strada. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione basato su tre distinti motivi: 2.1. Vizio della motivazione in relazione al soggetto conducente l'autovettura, in assenza di qualunque certezza sul punto fornita dai verbalizzanti. 2.2. Nullità dell'accertamento ematico, non preceduto dell'avviso rivolto alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, e dunque violazione della specifica norma procedurale. 2.3. Vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida guida senza autorizzazione incidente stradale corsa di controllo reato grave di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARERI MASSIMILIANO nato a ERICE il 08/02/1985 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Palermo confermava la condanna resa dal Tribunale di Trapani nei confronti di Cammareri Massimiliano, quale responsabile del reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2- bis e 2-sexies cod. strada.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione basato su tre distinti motivi: 2.1. Vizio della motivazione in relazione al soggetto conducente l'autovettura, in assenza di qualunque certezza sul punto fornita dai verbalizzanti. 2.2. Nullità dell'accertamento ematico, non preceduto dell'avviso rivolto alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, e dunque violazione della specifica norma procedurale. 2.3. Vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte in cui ribadisce i motivi di ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa motivi che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e che, come tali, risultano affetti da genericità. Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181).

6. Analizzando, nello specifico, le singole doglianze difensive si osserva quanto segue. La Corte territoriale ha del tutto correttamente ritenuto raggiunta la piena prova della qualità di conducente dell'imputato dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai verbalizzanti, verbale sottoscritto dal Cammareri senza sollevare alcuna obiezione sul punto, né la moglie dell'imputato, presente nell'autovettura unitamente alla figlia, aveva mai riferito di essere stata lei alla guida.Quanto all'eccezione di inutilizzabilità del prelievo ematico, i giudici di appello hanno rimarcato che il Cammareri, che presentava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, aveva ricevuto rituale avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, tanto che di tale facoltà si era avvalso, nominando un legale.

La circostanza che il verbale, riportando l'esito dell'esame alcolemico, fosse stato materialmente redatto dopo la effettuazione dell'esame medesimo, non inficia la ritualità della procedura, in quanto si tratta della documentazione (mera verbalizzazione) di attività pregresse. Infine, è congrua la motivazione a supporto del diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di Palermo evidenziato sia la gravità del fatto - posto che l'imputato viaggiava in stato di ebbrezza trasportando la moglie e la figlia di pochi anni - sia il comportamento del Cammareri, il quale, oltre a non manifestare alcun segno di resipiscenza, si era difeso tentando di addossare la responsabilità alla moglie.

A fronte di tali considerazioni, il ricorso, nel quale si insiste nel riconoscimento delle dette attenuanti, appare del tutto generico e aspecifico.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere