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Sentenza — n. 39299/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39299/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39299/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUCA LUCIO nato a MILAZZO il 13/12/1983 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Duca Lucio responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, d P.R.n.309/90, per aver detenuto illecitamente per la cessione a terzi gr.11,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 16 dosi medie singole, condannandolo alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta il difensore, nel primo motivo di impugnazione, la non corretta applicazione dell'art.192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. secondo cui il giudice è tenuto alla verifica ed alla successiva esclusione di spiegazioni alternative e, prima ancora, alla dimostrazione di irrilevanza della prova contraria che emerga dal compendio sottoposto alla sua valutazione, con conseguente violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 cod, proc. pen., che impone l'accertamento della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze consumo di canapa partecipazione al reato infrazione grave alla lstup
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUCA LUCIO nato a MILAZZO il 13/12/1983 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Duca Lucio responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, d P.R.n.309/90, per aver detenuto illecitamente per la cessione a terzi gr.11,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 16 dosi medie singole, condannandolo alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore che articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità, avendo i giudici di merito escluso la destinazione per uso personale sulla base di dati indiziari, senza considerare l'elemento rilevante rappresentato dal fatto che, in sede di perquisizione presso l'abitazione del ricorrente, non furono rinvenuti strumenti per pesare, suddividere o tagliare la sostanza. 2.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per non aver riconosciuto le attenuanti generiche, riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado in considerazione della gravità del fatto che non aveva comunque impedito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Lamenta il difensore, nel primo motivo di impugnazione, la non corretta applicazione dell'art.192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. secondo cui il giudice è tenuto alla verifica ed alla successiva esclusione di spiegazioni alternative e, prima ancora, alla dimostrazione di irrilevanza della prova contraria che emerga dal compendio sottoposto alla sua valutazione, con conseguente violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 cod, proc. pen., che impone l'accertamento della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Osserva sul punto che nel corpo motivazionale della sentenza ricorsa emerge un evidente profilo di illogicità, laddove la Corte territoriale reputa irrilevante, ai fini della esclusione della finalità di spaccio della sostanza stupefacente, l'esito negativo della perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato ed invece attribuisce valore indiziante alla divisione in dosi della sostanza rinvenuta, ritenendo non credibile la versione del Duca, il quale, in sede di convalida dell'arresto, aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza già suddivisa in dosi per suo consumo personale.

Meramente congetturale ed assertiva - ad avviso del ricorrente - la ulteriore argomentazione sulla non compatibilità della versione difensiva con il fatto di aver portato con sé la sostanza all'interno del locale ove vi erano molti ragazzi, di contro dimostrativa della destinazione alla cessione a terzi.

3. Il denunciato vizio motivazionale è riscontrabile nella sentenza in esame e deve essere colmato, atteso che le considerazioni della Corte di merito appaiono lacunose e manifestano fratture logiche riguardo alla ritenuta irrilevanza dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e, per converso, della destinazione illecita dello stupefacente trovato in possesso del Duca, dedotta dalla mera presenza dell'imputato nel locale frequentato da ragazzi.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. Resta assorbito il secondo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il