Sentenza — n. 38627/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, con la quale CARACCI Vincenza Rosa Maria era stata condannata per il reato di cui agli artt.186 c. 2, lett. b), 2 -bis, 186-bis c. 1, lett. a) e 3 codice strada, per avere guidato in stato di ebbrezza, avendo conseguito la patente nel triennio antecedente l'accertamento e causando un incidente stradale (in Partanna in data 1/3/2015).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 354 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 38627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARACCI VINCENZA ROSA MARIA nato a SALEMI il 14/04/1994 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, DELIA CARDIA, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avv. Gianni Caracci, per CARACCI Vincenza Rosa Maria, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, con la quale CARACCI Vincenza Rosa Maria era stata condannata per il reato di cui agli artt.186 c. 2, lett. b), 2 -bis, 186-bis c. 1, lett.
a) e 3 codice strada, per avere guidato in stato di ebbrezza, avendo conseguito la patente nel triennio antecedente l'accertamento e causando un incidente stradale (in Partanna in data 1/3/2015).
2. L'imputata ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità del prelievo ematico, siccome non preceduto dall'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da difensore. In particolare, la difesa rileva che la questione dedotta con l'appello non era intesa a far valere una nullità verificatasi nel corso delle indagini, dalla quale la parte è stata ritenuta decaduta, ma la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, nel quale era stato acquisito un elemento probatorio contra legem.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Anche la difesa ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha ripreso le argomentazioni svolte con il ricorso e insistito per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per quanto d'interesse alla luce dei motivi di ricorso, si rileva che la Corte territoriale ha dato atto che il fatto storico era incontestato e che l'appellante aveva dedotto, con il primo motivo di gravame, l'inutilizzabilità del referto medico, per essere stato il prelievo eseguito su richiesta della PG e non nell'ambito di un protocollo di pronto soccorso, in difetto dell'avvertimento di cui al combinato disposto degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att., cod. proc. pen. Nella specie, tuttavia, rammentato che la dedotta nullità doveva ritenersi di ordine generale deducibile nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., i giudici territoriali hanno spiegato che, nella specie, essa era stata articolata solo con i motivi d'appello e doveva, pertanto, considerarsi sanata, siccome intempestivamente proposta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
3. Il motivo è manifestamente infondato.La decisione della Corte territoriale è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità quanto alla natura dell'eccezione relativa all'asserito mancato avviso ai sensi dell'art. 114, cod. proc. pen., e al relativo regime di decadenza ai sensi degli artt. 180 e 182, cod. proc. pen. (cfr. Sezioni Unite n. 5396 del 29/1/2015, Bianchi, Rv. 263023, laddove si è definitivamente chiarito che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere per l'appunto tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado).
Senza rispondere a detta affermazione che, dunque, resta incontestata, la difesa ha opposto che la nullità era stata dedotta con l'atto di appello in quanto essa, non essendo stata rilevata nel giudizio di primo grado, si sarebbe in esso prodotta con conseguente slittamento del termine di decadenza, in tal modo ignorando tuttavia il regime legale delle nullità di ordine generale di cui all'art. 180 cod. proc. pen.: l'atto inutilizzabile è stato compiuto, infatti, proprio nel corso delle indagini preliminari, la nullità essendo direttamente correlata alla inosservanza delle garanzie difensive che precedono il compimento dell'atto e non a una inutilizzabilità insanabile che avrebbe obbligato anche il giudice a rilevarla e che sarebbe stata sottratta, in quanto tale, al regime di sanatoria operante invece, secondo il diritto vivente, nel caso di specie.
Una volta sanata la dedotta nullità, pertanto, il verbale di accertamento è pienamente utilizzabile ai fini della prova del reato di che trattasi (cfr. sez. 4 n. 32631 del 7/6/2017, Bukliga, Rv. 270422; n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257696), come correttamente ritenuto dai giudici territoriali.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il