Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38620/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and failing to argue against the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to specifically address the reasoning of the lower court's judgment. The appellant raised general criticisms regarding the lack of evidence and excessive punishment without contrasting these points with the specific arguments presented by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for a specific, argumentative critique of the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The appeal must contain a specific and argumentative critique of the contested judgment, contrasting the reasons of law and factual elements supporting the request with the reasoning of the appealed decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement argumentative critique c.p.p. procedural law lack of specificity motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIROZZI CARLO nato a ACERRA il 18/11/1987 avverso la sentenza del 23/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

, 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 5/06/2018 nei confronti di Pirozzi Carlo, imputato del reato di furto aggravato commesso in Acerra il 28 agosto 2010 con recidiva infraquinquennale e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 650 di multa.

2. Carlo Pirozzi ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive in base alle quali dagli atti processuali non emergevano chiari elementi circa la penale responsabilità del prevenuto, i fatti ricostruiti non erano sufficienti né supportati da valide prove, la pena risultava eccessivamente afflittiva.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. I motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale nelle pagg.3-5 a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità e in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa censure mediante dissertazioni di carattere generale sui vizi della motivazione ed elencazione dei motivi di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al # provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Pr ente Salvat D vere DEPOS