Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition without the mandatory representation of a registered defense attorney. The appellant argued that the personal signing requirement violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, claiming it prevented the choice between self-defense and legal assistance. The court rejected these arguments, noting that the relevant law was amended in 2017 to strictly require attorney signatures for cassation appeals, a change upheld by the Supreme Court's Plenary Section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.; The requirement that cassation appeals be signed by a registered defense attorney is mandatory and does not violate constitutional guarantees or the European Convention on Human Rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADIAZ MOHAMED nato il 03/09/1997 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del .' ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 9/04/2019 nei confronti di Hadiaz Mohamed. Il Tribunale lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e dalla circostanza di avere a oggetto il bagaglio di un viaggiatore presso la banchina dei taxi, commesso in Milano il 30 marzo 2019 con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale. Il giudice di primo grado aveva determinato la pena in misura superiore al minimo edittale in considerazione delle modalità della condotta, dei precedenti penali e della condizione irregolare. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante del furto con destrezza ma ha ritenuto che la pena irrogata in primo grado fosse congrua, avendo il giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alle circostanze aggravanti.
2. Mohamed Hadiaz ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente deducendo l'inosservanza di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen., il vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e, con un terzo motivo, la illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. e 117, comma 1, Cost. Secondo il ricorrente la norma che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione si pone in contrasto con le norme costituzionali e con l'art.6, par.3 lett.c) CEDU in quanto non garantisce all'imputato il potere di scegliere tra autodifesa e assistenza tecnica.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria del 28 settembre 2021 il difensore d'ufficio ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è inammissibile. Premesso che non sussistono i presupposti per rilevare l'illegalità della pena (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712; Sez. 6, n. 23356 del 04/03/2014, Di Lauro, Rv. 259953), si osserva, , con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione così modificata si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C