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Sentenza — n. 38429/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38429/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38429/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna, con ordinanza pronunciata de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Matteo Pedroni avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia che lo ha condannato alla pena di 45 giorni di arresto ed euro 1.200,00 di multa, sostituita con lavori di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in data 17 luglio 2010).

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Sentenza — n. 38429/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in data 17 luglio 2010).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti infrazione grave alla lstup inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 31463/2004
Sez. 2, n. 26008/2007
Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDRONI MATTEO nato a REGGIO EMILIA il 28/03/1977 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza pronunciata de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Matteo Pedroni avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia che lo ha condannato alla pena di 45 giorni di arresto ed euro 1.200,00 di multa, sostituita con lavori di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in data 17 luglio 2010).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha lamentato la violazione della norma processuale, non correttamente applicata nel provvedimento impugnato, in cui non si è tenuto conto delle specifiche argomentazioni dell'appello, ove si era evidenziata 1) l'incompatibilità tra le indicazioni sintomatiche riferite dagli accertatori (a cui il giudice di prime cure ha attribuito valenza probatoria) e le risultanze dello screening medico effettuato dai medici del Pronto soccorso (che avrebbe dovuto prevalere in ragione della sua natura tecnico scientifica);

2) la non decisività del rinvenimento di uno spinello in parte consumato.

3. Preliminarmente osserva il Collegio come la contravvenzione per la quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 17 luglio 2010, deve ritenersi prescritta già in data 17 luglio 2015.

4. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito. 4.1. Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). 4.2. Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen.

5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 15 settembre 2021 Il Consigliere e