Sentenza — n. 37970/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAionathan Paese, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. di Cosenza del 16 novembre 2020, adottata nel corso di un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 37970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle more del procedimento è pervenuta rituale rinuncia al ricorso. 3.La Procura Generale, preso atto della rinuncia rituale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., senza esame nel merito dei motivi, stante la sopravvenuta e rituale rinuncia, con condanna ex art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della sanzione, che si reputa equo liquidare in euro cinquecento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAESE JONATHAN nato a COSENZA il 02/11/1979 avverso l'ordinanza del 22/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ionathan Paese, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. di Cosenza del 16 novembre 2020, adottata nel corso di un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
1) la violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., 63, 64, 350, 273, 274 e 125 cod.proc.pen., ed il vizio di motivazione, insistendo nell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee auto ed etero-accusatorie, rese da Zaffino Vincenzo, senza la presenza del difensore, dopo il suo arresto;
2) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2. Nelle more del procedimento è pervenuta rituale rinuncia al ricorso. 3.La Procura Generale, preso atto della rinuncia rituale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., senza esame nel merito dei motivi, stante la sopravvenuta e rituale rinuncia, con condanna ex art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della sanzione, che si reputa equo liquidare in euro cinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il 12, esidente Francesca Picardi Francesco ndiL1.Cia-fnpi - DEPW'TAT-;-;;;