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Sentenza — n. 37961/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding a new ground not raised in the lower court appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37961/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new complaint regarding the administrative license suspension for the first time in this instance. The applicant had previously appealed only on the main criminal penalty and general circumstances, omitting any objection to the license suspension duration. The court ruled that issues not raised before the appellate court cannot be introduced in the cassation proceeding to avoid circumventing the lower court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Issues not raised before the appellate court regarding the scope of the appeal cannot be introduced in the cassation proceeding.

Parole chiave

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new ground of appeal inadmissibility of cassation scope of appeal appellate jurisdiction omitted complaint guida nonostante revoca della patente riduzione della multa sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABBIONI SARTO nato a MARZABOTTO il 12/02/1962 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato ha ridotto a mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro mille- cinquanta di ammenda la pena già condizionalmente sospesa inflitta a Sabbioni Sario in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), 2-sexies, C.d.S. e ha confermato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per la durata di mesi nove (in Bologna il 10 agosto 2015).

2. Il Sabbioni, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione alla sanzione accessoria della patente di guida. Si rileva che la Corte di merito ha confermato la durata della sospensione della patente di guida di mesi nove, omettendo del tutto la motivazione sul punto e senza disporre nessuna riduzione a differenza di quanto effettuato in relazione alla pena principale.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che il ricorrente aveva pro- posto appello per motivi riguardanti l'entità della pena principale (con particolare ri- ferimento alla pena detentiva) e il diniego delle circostanze generiche. Nella presente sede, il ricorrente si duole dell'entità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, profilo che non aveva formato oggetto di doglianza nell'atto di appello. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- ck stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presid nte Aldo E posito ) cv, Francesco Ma,iampi DEPOVTATO CANCELLERR oggi, 22- 202' kFUNZiONARIO GIUDIZIA