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Ordinanza — n. 37953/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37953/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, esclusa l'aggravante di cui all'att. 186, comma 2 bis ha assolto Daniela Stucchi dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, formulando un unico motivo, articolato in due profili.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 569 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo, fa valere la violazione del disposto dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, nonostante dalla ricostruzione del sinistro emergesse in modo evidente che l'imputata lo aveva cagionato, essendo evidenti le tracce di sfregamento del suo veicolo contro il guard rail ed essendo del tutto ininfluente la dinamica degli urti, come invece ritenuto dal giudice. Rileva che la completa disamina degli elementi processuali raccolti avrebbe dovuto indurre l'affermazione della sussistenza dell'aggravante contestata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol infrazione privilegiata grave eccesso di velocità infrazione al codice della strada reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
c) C.d.S., ritenendo la lieve entità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen..
art. 569 comma 3 cod. proc. pen
137/2020 il Procuratore generale ha chiesto convertirsi il ricorso per cassazione in appello, in applicazione dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente g-.(3 illAt-t L LSENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: STUCCHI DANIELA nato il 15/05/1959 avverso la sentenza del 07/10/2018 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, esclusa l'aggravante di cui all'att. 186, comma 2 bis ha assolto Daniela Stucchi dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) C.d.S., ritenendo la lieve entità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen..

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, formulando un unico motivo, articolato in due profili.

3. Con il primo, fa valere la violazione del disposto dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, nonostante dalla ricostruzione del sinistro emergesse in modo evidente che l'imputata lo aveva cagionato, essendo evidenti le tracce di sfregamento del suo veicolo contro il guard rail ed essendo del tutto ininfluente la dinamica degli urti, come invece ritenuto dal giudice. Rileva che la completa disamina degli elementi processuali raccolti avrebbe dovuto indurre l'affermazione della sussistenza dell'aggravante contestata.

4. Con il secondo profilo si duole dell'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, non ricorrendone i presupposti, stante l'ampio superamento del valore soglia (gr/I 3,8) e la gravità del fatto.

5. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto convertirsi il ricorso per cassazione in appello, in applicazione dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen.

6. Il ricorso deve essere convertito in appello, essendo stata formulata anche la censura del vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del sinistro ed alla conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. .

P.Q.M.

Qualificato il ricorso del P.M. come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per il giudizio. Così deciso il 16/07/2021 Il Presidente Mau Nardin Frances