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Sentenza — n. 37837/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37837/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37837/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 settembre 2020 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza applicava a Perini Lucio, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., per violazione degli artt. 140, 141, comma 2, 142, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e disposta la riduzione per il rito. In ragione della ritenuta violazione delle indicate disposizioni del Codice della Strada, veniva, altresì, disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro, dapprima fissandola in anni sei in relazione ai reati in concorso formale, e poi riducendola nell'indicata misura finale in applicazione del disposto dell'art. 222, comma 2-bis, C.d.S.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 37837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento gravato, pertanto, risulterebbe viziato dall'errata quantificazione della sanzione di sospensione della patente di guida, essendo stato disposto un aumento per concorso formale tra reati non applicabile in sede amministrativa. Il G.I.P. avrebbe potuto effettuare, rispetto all'entità iniziale della pena accessoria fissata in tre anni, solo una successiva riduzione di essa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.

Parole chiave

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sanzioni penali sospensione di pena sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente riduzione della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il Collegio ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Deve, conseguentemente, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERINI LUCIO nato il 04/03/1968 avverso la sentenza del 22/09/2020 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2020 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza applicava a Perini Lucio, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., per violazione degli artt. 140, 141, comma 2, 142, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e disposta la riduzione per il rito. In ragione della ritenuta violazione delle indicate disposizioni del Codice della Strada, veniva, altresì, disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro, dapprima fissandola in anni sei in relazione ai reati in concorso formale, e poi riducendola nell'indicata misura finale in applicazione del disposto dell'art. 222, comma 2-bis, C.d.S.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Perini Lucio, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata e/o travisata applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida ex art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione alla sua entità. A dire del ricorrente, infatti, il G.I.P. del Tribunale di Vicenza sarebbe incorso in un palese errore giuridico, applicando alla pena base stabilita per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida un aumento per la ritenta sussistenza di un concorso formale tra reati.

Tale aumento, in particolare, sarebbe stato illegittimamente operato in quanto non applicabile alle sanzioni amministrative accessorie, in ragione di quanto reiteratamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio di impossibilità di estendere il regime penalistico all'illecito amministrativo, più volte affermato dalla Corte Costituzionale. I parametri di accertamento, con conseguente applicazione e determinazione della misura della pena amministrativa accessoria, non possono, difatti, che essere i medesimi genericamente previsti per l'autorità amministrativa.

Il provvedimento gravato, pertanto, risulterebbe viziato dall'errata quantificazione della sanzione di sospensione della patente di guida, essendo stato disposto un aumento per concorso formale tra reati non applicabile in sede amministrativa. Il G.I.P. avrebbe potuto effettuare, rispetto all'entità iniziale della pena accessoria fissata in tre anni, solo una successiva riduzione di essa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.

3. Con successivi motivi aggiunti la difesa del ricorrente ha insistito, con analoghe motivazioni, per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla durata della disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Il Collegio ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, espressamente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani Saymon, Rv. 274349-01).

3. Erra, tuttavia, palesemente il ricorrente nell'eccepire la sussistenza di diversità strutturali tra l'illecito penale e quello amministrativo tali da impedire l'estensione al secondo settore di figure proprie dell'ambito penalistico, come quella del concorso formale tra reati, invece applicata nel caso di specie ai fini della quantificazione della durata della sospensione della patente di guida. Relativamente all'indicato aspetto, infatti, assume decisivo rilievo il principio, consolidatosi nell'esegesi di questa Corte, per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01; nonché tra le altre, in senso conforme, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen. - per violazione degli artt. 140, 141, comma 2, 142, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 -, e quindi la speciale ipotesi di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in cui il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.

Tale fattispecie, per come chiarito con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. - con interpretazione in tutto estensibile alla perfettamente omologa norma dell'art. 589-bis, comma 8, cod. pen., caratterizzata dall'identico contenuto letterale - non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenann", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167-01;

Sez. 4, n. 35805 del 15/06/2011, Sinuelli, Rv. 251106-01). Deve, pertanto, essere valutata autonomamente ciascuna ipotesi di reato, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve ravvisarsi la sussistenza di più omicidi stradali (essendo intervenuta la morte di tre persone), per ciascuno dei quali va applicata, in ossequio al disposto dell'art. 222, comma 2, C.d.S., la prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni. Ne discende, pertanto, la piena correttezza della decisione con cui il giudice di merito ha applicato le sanzioni amministrative previste per ogni fattispecie di reato, cumulandole tra loro nel rispetto della misura indicata dallo stabilito limite edittale.

6. Deve, conseguentemente, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Il Consiglier