Sentenza — n. 37836/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di Ioneasa Daniel Adrian deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il conducente, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c) e comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in L'Aquila il 19 febbraio 2017, si trovava in stato di ebrezza alcolica con un tasso di valore pari a 3,03 g/I e aveva provocato un incidente stradale, per cui si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa della revoca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di Ioneasa Daniel Adrian deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il conducente, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c) e comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in L'Aquila il 19 febbraio 2017, si trovava in stato di ebrezza alcolica con un tasso di valore pari a 3,03 g/I e aveva provocato un incidente stradale, per cui si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa della revoca.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: IONEASA DANIEL ADRIAN nato il 02/04/1993 avverso la sentenza del 13/02/2019 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca della patente di guida con applicazione della sanzione
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di Ioneasa Daniel Adrian deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il conducente, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.c) e comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in L'Aquila il 19 febbraio 2017, si trovava in stato di ebrezza alcolica con un tasso di valore pari a 3,03 g/I e aveva provocato un incidente stradale, per cui si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa della revoca.
2. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca della patente di guida con applicazione della sanzione.
3. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede quanto segue: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e sempre revocata». Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101).
4. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida; pur avendo il giudice fatto riferimento nella motivazione alla diversa sanzione della sospensione della patente di guida, nulla ha poi previsto in dispositivo, onde non risulta necessario il previo annullamento di altra sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. ll P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida di Ioneasa Daniel Adrian, sanzione amministrativa accessoria che applica. Così deciso il 12 ottobre 2021 iere estensore n Il presidente /r/