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Sentenza — n. 37833/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 luglio 2018 la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Scalzone Alfonso in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare - patita in carcere dal 22 febbraio 2012 al 14 ottobre 2013 e poi in regime degli arresti donniciliari dal 15 ottobre 2013 al 12 febbraio 2014 - impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo al clan dei casalesi, ed in particolare alla fazione capeggiata da Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Di Maio Francesco e Zagaria Vincenzo, perché, quale dipendente del comune di Castelvolturno e fratello del sindaco pro tempore (Scalzone Antonio Aldo), strumentalizzava, insieme ad altri, le sue funzioni istituzionali mediante consigli ed assistenza al fine di consentire la realizzazione di un imponente centro residenziale turistico in località Lago Patria, con versamento di euro 6.000,00 in favore del sodalizio criminale per ogni appartamento realizzato, attraverso il rilascio di provvedimenti amministrativi illegittimi in favore di Simeoli Angelo e dei suoi figli, teste di paglia dei reali titolari di quei beni, e cioè Giuliani Raffaele, impossibilitato a superare il vaglio dei certificati antimafia in quanto condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., ed i suoi familiari (capo B); nonché per i connessi reati, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, di cui gli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere, concorrendo nel rilascio dei provvedimenti illegittimi di cui al capo precedente, procurato ingiusti vantaggi patrimoniali di rilevante entità ai beneficiari (capo D1); e di cui agli artt. 110, 117, 479 e 476 cod. pen., per avere concorso nella consumazione delle false attestazioni necessarie per il rilascio dei suddetti provvedimenti autorizzatori, false attestazioni specificamente indicate nel capo di imputazione (capo D2).

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 314 cod. proc. pen, art. 315 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 37833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione di questa Suprema Corte deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, connma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nel terzo connma dell'art. 315 cod. proc. pen.

Parole chiave

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indennità di residenza sanzione disciplinare indennità scolastica diritto all'indennità di disoccupazione sanzione disciplinare del notaio indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
art. 314 cod. proc. pen
Tale aspetto è apparso decisivo alla Corte di appello di Napoli per escludere, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., il possibile accoglimento dell'avanzata domanda riparatoria.
art. 315 cod. proc. pen
pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nel terzo connma dell'art. 315 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Tale rimedio, conseguentemente, rimane perfettamente contenuto nel perimetro dei motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr., ex multis, Sez.
art. 43 cod. pen
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALZONE ALFONSO nato a CASAL DI PRINCIPE il 17/01/1958 avverso l'ordinanza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2018 la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Scalzone Alfonso in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare - patita in carcere dal 22 febbraio 2012 al 14 ottobre 2013 e poi in regime degli arresti donniciliari dal 15 ottobre 2013 al 12 febbraio 2014 - impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo al clan dei casalesi, ed in particolare alla fazione capeggiata da Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Di Maio Francesco e Zagaria Vincenzo, perché, quale dipendente del comune di Castelvolturno e fratello del sindaco pro tempore (Scalzone Antonio Aldo), strumentalizzava, insieme ad altri, le sue funzioni istituzionali mediante consigli ed assistenza al fine di consentire la realizzazione di un imponente centro residenziale turistico in località Lago Patria, con versamento di euro 6.000,00 in favore del sodalizio criminale per ogni appartamento realizzato, attraverso il rilascio di provvedimenti amministrativi illegittimi in favore di Simeoli Angelo e dei suoi figli, teste di paglia dei reali titolari di quei beni, e cioè Giuliani Raffaele, impossibilitato a superare il vaglio dei certificati antimafia in quanto condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., ed i suoi familiari (capo B); nonché per i connessi reati, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, di cui gli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere, concorrendo nel rilascio dei provvedimenti illegittimi di cui al capo precedente, procurato ingiusti vantaggi patrimoniali di rilevante entità ai beneficiari (capo D1); e di cui agli artt. 110, 117, 479 e 476 cod. pen., per avere concorso nella consumazione delle false attestazioni necessarie per il rilascio dei suddetti provvedimenti autorizzatori, false attestazioni specificamente indicate nel capo di imputazione (capo D2).

Lo Scalzone, in particolare: era stato tratto in arresto il 22 febbraio 2012 ed era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal G.I.P. del Tribunale di Napoli; in data 14 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Napoli aveva annullato l'ordinanza cautelare; questa Corte, adita con ricorso del P.M., aveva annullato con rinvio il 3 luglio 2012 tale ultima ordinanza; il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato in data 20 febbraio 2013 l'ordinanza cautelare originariamente emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli; la Cassazione, su ricorso dello Scalzone, aveva annullato in data 16 settembre 2013 l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, rinviando per nuovo esame al Tribunale della libertà; quest'ultimo in data 14 ottobre 2013 aveva disposto la sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari; con ordinanza dell'Il febbraio 2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato tale ultima misura, disponendo l'immediata liberazione dello Scalzone.

Con riferimento al merito, invece, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 9 dicembre 2015, aveva assolto Scalzone Alfonso dai reati a lui ascritti, ritenendone l'insussistenza fattuale. La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, aveva precisato nell'impugnata ordinanza come nella sentenza di merito fosse stato, tuttavia, chiarito - per quanto accertato dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e da alcuni dialoghi intercettati -, che lo Scalzone era uomo di fiducia ("messo a disposizione") di individui di livello apicale del clan dei casalesi, pronto a comunicar loro notizie di rilievo riguardanti vicende e pratiche amministrative all'esame dei responsabili del comune di Castelvolturno.

Alla base del quadro indiziario che aveva condotto all'emissione dei provvedimenti custodiali sussisteva, pertanto, un adeguato compendio probatorio, riscontrato in sede cautelare e poi dal giudice di merito. Lo Scalzone aveva, di conseguenza, tenuto una condotta connotata da colpa grave, che aveva svolto un ruolo sinergico nell'induzione alla configurazione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Tale aspetto è apparso decisivo alla Corte di appello di Napoli per escludere, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., il possibile accoglimento dell'avanzata domanda riparatoria.

2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione Scalzone Alfonso, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che l'impugnato provvedimento sarebbe manifestamente illogico e contraddittorio in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi ostativi al diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., considerato che a lui non sarebbe imputabile nessuna condotta di colpa grave - non avendo violato nessuna norma cautelare - nell'accezione interpretativa resa dalla giurisprudenza di legittimità.

La colpa grave sarebbe stata ancorata, in maniera illegittima, a condotte ascrittegli poi rivelatesi insussistenti, afferenti ad una presunta conoscenza e frequentazione di soggetti affiliati a clan camorristici. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente esplicato, inoltre, in che modo egli avrebbe concretamente contribuito all'erronea applicazione di misure cautelari nei suoi confronti, mancando, peraltro, di valorizzare i contenuti della pronuncia assolutoria emessa in sede di merito.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione di questa Suprema Corte deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, connma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nel terzo connma dell'art. 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di appello) non può trarsi, infatti, la convinzione che la Cassazione possa giudicare anche nel merito, in quanto una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta consentita da parte di nessuna disposizione esplicita. Al contrario, la disposizione dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. - cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. - si limita semplicemente a stabilire che gli interessati possono ricorrere per cassazione avverso il provvedimento assunto dalla Corte di appello.

Tale rimedio, conseguentemente, rimane perfettamente contenuto nel perimetro dei motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito come la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. preveda, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituísce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tenna di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390- 01;

Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, nna anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).4. Orbene, adeguando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la correttezza dell'impugnata decisione, considerato che la condotta posta in essere da Scalzone Alfonso, per cui lo stesso è stato sottoposto a misura custodiale, presenta indubbi profili di colpa grave, ostativa al riconoscimento del suo diritto alla riparazione. Il comportamento dello Scalzone, cioè, appare tale da aver certamente creato i presupposti, e quindi reso prevedibile, l'intervento dell'autorità giudiziaria - poi sostanziatosi nell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale — così da impedire, in applicazione dei principi resi da questa Corte (anche a Sezioni Unite), il riconoscimento dell'invocato beneficio.

Per come chiarito dalla Corte di appello di Napoli, infatti, risulta giudizialmente accertato, perché con certezza emerso dall'istruttoria dibattimentale, «che Scalzone Alfonso era un uomo di fiducia di soggetti di livello apicale nel clan dei casalesi: non vi è ragione, infatti, per non dar credito ai plurimi collaboratori che indicano tale imputato come un soggetto che comunicava agli affiliati o comunque ai capi notizie di rilievo su vicende e pratiche amministrative all'esame di organi amministrativi locali». Lo Scalzone, in quanto soggetto posto a disposizione del clan, era, pertanto, un vero e proprio «trait d'union tra il clan dei casalesi ed il comune di Castelvoltumo e, in particolare, suo fratello Antonio Scalzone».

5. Alla stregua degli indicati elementi deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una corretta valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, in cui è stato tenuto conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. Ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessive euro 1.000,00. Così dec