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Sentenza — n. 37828/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Mirko Mastropietro, con ordinanza del 18/2/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 15/11/2019. La Corte rilevava la carenza dei requisiti minimi di specificità dei motivi di gravame, richiesti dall'art. 591 co. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 37828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 21/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

Parole chiave

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motivi di revisione riforma giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte Suprema in data 21/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO MIRKO nato a LA SPEZIA il 17/06/1982 avverso l'ordinanza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG i.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Mirko Mastropietro, con ordinanza del 18/2/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 15/11/2019. La Corte rilevava la carenza dei requisiti minimi di specificità dei motivi di gravame, richiesti dall'art. 591 co. 1 lett.

c) cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei propri difensori, l'imputato, deducendo assenza o carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 21/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. Il ricorso proposto è inammissibile. A tale conclusione si perviene, in primis, per l'assoluta genericità ed aspeci- ficità dello stesso, che non è per nulla scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, il ricorso è ma- nifestamente infondato in quanto da analoga assoluta genericità ed aspecificità era caratterizzato l'atto di appello del 14/1/2020 a firma dell'Avv. Andrea Taver- nelli e, pertanto, correttamente la Corte genovese lo ha ritenuto inammissibile.

5. Ed invero, questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha da tempo sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragio- ni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo re- stando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Gal- telli, Rv. 268822). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686 in una fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elemen- ti a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).

In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il C 'ìigl