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Sentenza — n. 37821/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal conviction due to statute of limitations expiration under Art. 157 and 161 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued procedural errors and evidentiary issues regarding breathalyzer malfunction, but the court focused on the substantive bar of prescription. Consequently, the judgment was voided as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a cause of extinction such as prescription arises after a conviction, the Court of Cassation must annul the judgment without remand, declaring the extinction of the crime immediately.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period criminal conviction annulment no remand required extinction of crime guida in stato di ebbrezza qualificata esame dell'alito abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019
L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv.
Sez. 0 n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEMETZ KARLHEINZ nato a BOLZANO il 24/03/1966 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano il 7/05/2019 nei confronti di Demetz Karlheinz, ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in S. Cristina Val Gardena il 25 ottobre 2014.

2. Karlheinz Demetz propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per il rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio eletto; con un secondo motivo, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità dei rilievi effettuati mediante etilometro nonché inosservanza della legge penale per aver onerato l'imputato dell'onere di fornire la prova certa del malfunzionamento dell'etilometro e della relativa causa; con un terzo motivo, mancata assunzione di una prova decisiva per rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'esame del consulente di parte e inosservanza della legge penale in relazione al ragionevole dubbio circa il malfunzionamento dell'etilometro; con un quarto motivo, mancanza di motivazione in relazione al criterio distintivo tra l'illecito amministrativo di cui all'art.186, comma 2, lett.a) e il reato di cui all'art.186, comma 2, lett.b) cod. strada e manifesta illogicità della motivazione in relazione al supposto superamento della soglia di punibilità.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il 25/10/2014 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 ottobre 2021 Il igliere stensore Il p