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Sentenza — n. 37817/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37817/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37817/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'Il giugno 2020 il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, condannava Scandiuzzi Franco alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2 sexies, d.lgs. n. 285 del 1992, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante etilometro (tasso alcolemico pari a 1,56 g/I e 1,31 g/l), con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste che - esplicate le ragioni della sua legittimazione a presentare l'interposta impugnazione — ha dedotto il vizio della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione divieto di condurre altri reati sorpasso non consentito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: SCANDIUZZI FRANCO nato a TREVISO il 10/03/1963 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) NAPPA LUIGI del foro di ROMA in difesa di SCANDIUZZI FRANCO, che insiste per l'accoglimento del ricorso, con conseguente rigetto del ricorso..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il giugno 2020 il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, condannava Scandiuzzi Franco alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2 sexies, d.lgs. n. 285 del 1992, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante etilometro (tasso alcolemico pari a 1,56 g/I e 1,31 g/l), con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste che - esplicate le ragioni della sua legittimazione a presentare l'interposta impugnazione — ha dedotto il vizio della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), C.d.S., per avere omesso il giudice di merito di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ex lege prevista, con riferimento al caso di specie, in applicazione del disposto di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), secondo periodo, C.d.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento il motivo di ricorso dedotto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste.

2. In ordine alla sua legittimazione, il Collegio condivide le osservazioni rese da parte del ricorrente, trovando applicazione il principio, espresso da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 7516 del 07/02/2020, P.G. in proc. Cadoni, Rv. 278625-01; Sez. 1, n. 27798 del 25/06/2008, El Khadri, Rv. 240909-01), per cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza. Fermo restando, infatti, il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate in esito a rito abbreviato, non può ritenersi preclusa a tale soggetto la proposizione del ricorso per cassazione nelle ipotesi di omessa statuizione sulle misure di sicurezze irrogabili al condannato.

Tale esegesi si conforma all'orientamento giurisprudenziale, consolidato in materia di riti alternativi, che riconosce al pubblico ministero la legittimazione a ricorrere per cassazione nelle ipotesi di omessa statuizione sulle misure di sicurezze irrogabili al condannato, conseguente all'emissione di una sentenza di patteggiamento (Sez. 3, n. 7641 del 03/02/2010, P.G. in proc. Grigoras, Rv. 246196-01; Sez. 3, n. 34805 del 01/07/2009, Torna, 244570-01).3. Ritenuta la legittimità del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste a proporre il ricorso per cassazione, si deve, altresì, affermare la piena fondatezza nel merito del motivo ivi eccepito.

Il giudice ha omesso di disporre, infatti, la sospensione della patente di guida, contravvenendo all'inequivoco disposto del secondo periodo dell'art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S., per il quale «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno».

4. Alla stregua delle superiori considerazioni deve, allora, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso, implicando la determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria l'esercizio di un potere discrezionale. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente