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Sentenza — n. 37796/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37796/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37796/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 10/10/2019, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Piacenza, ha riqualificato l'originario reato ascritto a Formisano Gian Marco e Ciurcino Ivan in quello previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n.

Regesto Legislator

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art. 529 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 625 cod. pen, art. 61 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso. Per Ciurcino Ivan I) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di merito non si sarebbe avveduta del fatto che, a seguito della riqualificazione del reato di tentata rapina in quello di tentato furto pluriaggravato, sarebbe intervenuta l'estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione. Pertanto, la posizione dell'imputato avrebbe dovuto essere definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen.

Parole chiave

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vizi di forma esame delle censure formali mancanza di disciplina contraffazione di merci caso poco grave sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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art. 529 cod. proc. pen
Pertanto, la posizione dell'imputato avrebbe dovuto essere definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
II) Vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 625 cod. pen
In caso di furto, nella ricorrenza di due o più aggravanti contemplate dall'art. 625 cod. pen.
art. 61 cod. pen
o in caso di concorrenza di una di esse con una o più aggravanti previste dall'art. 61 cod. pen., la pena massima stabilita nell'ambito della cornice edittale è di anni dieci di reclusione (art.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Formisano Gian Marco deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORMISANO GIAN MARCO nato a NAPOLI il 12/08/1984 CIURCINO IVAN nato a MILANO il 30/11/1980 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per CIURCINO IVAN; rigetto per FORMISANO GIAN MARCO. udito il difensore Nessun difensore è presente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza resa in data 10/10/2019, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Piacenza, ha riqualificato l'originario reato ascritto a Formisano Gian Marco e Ciurcino Ivan in quello previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n.

2) e 61, comma 1, n.

5) cod. pen., fatto commesso il 5/1/2011, rideterminando la pena originariamente inflitta agli imputati in senso più favorevole.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso. Per Ciurcino Ivan I) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di merito non si sarebbe avveduta del fatto che, a seguito della riqualificazione del reato di tentata rapina in quello di tentato furto pluriaggravato, sarebbe intervenuta l'estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione. Pertanto, la posizione dell'imputato avrebbe dovuto essere definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen.

II) Vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. Si censura il segmento di motivazione relativo alla commisurazione della pena. Con la sentenza di primo grado al Ciurcino era inflitta una pena corrispondente al minimo edittale per il reato di tentata rapina. L'Accusa non interponeva appello. In ragione di ciò la Corte di merito non avrebbe potuto, in seguito a riqualificazione, decidere di discostarsi dal minimo edittale nella individuazione della pena base, dovendo seguire la medesima proporzione stabilita nella sentenza di primo grado.

Per Fornnisano Gian Marco Nell'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole dei criteri di determinazione della pena, esponendo ragioni sovrapponibili a quelle proposte dal coimputato Ciurcino in ordine alla individuazione della pena base del reato di tentato furto. I giudici di secondo grado avrebbero violato il principio del divieto di reformatio in peius, applicando una pena base superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie in parola: in assenza di impugnazione del P.M. avrebbero dovuto adoperare il medesimo criterio di determinazione adottato dal giudice di primo grado che aveva individuato la pena base nel minimo edittale.

3. E' fondato il primo motivo di ricorso proposto a Ciurcino Ivan.Il fatto contestato all'imputato risale al 5/1/2011. La Corte d'appello ha riqualificato l'originario reato addebitato al ricorrente in quello previsto dagli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n.

5) cod. pen. In caso di furto, nella ricorrenza di due o più aggravanti contemplate dall'art. 625 cod. pen. o in caso di concorrenza di una di esse con una o più aggravanti previste dall'art. 61 cod. pen., la pena massima stabilita nell'ambito della cornice edittale è di anni dieci di reclusione (art. 625 ultimo corna cod. pen.). Il tentativo di furto pluriaggravato, considerata la riduzione minima per il delitto tentato, è punito con la pena massima di anni sei e mesi otto di reclusione. Ai sensi degli artt. 157 e seguenti cod. pen. il termine massimo di prescrizione del reato in questione è pari ad anni otto e mesi quattro, da farsi decorrere dal 5/1/2011 (non anni sette e mesi sei come sostiene la difesa nel ricorso).

Valutato il periodo di sospensione intervenuto nel giudizio d'appello, pari a giorni 60 per legittimo impedimento degli imputati prodotto all'udienza del 26/4/2019, il reato risulta prescritto in data 5/7/2019, anteriormente alla pronuncia di appello emessa il 10/10/2019. Tutto ciò premesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (da ultimo vds. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). La pronuncia a carico di Ciurcino Ivan deve essere perciò annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

3. Diverso è il caso riguardante la posizione di Formisano Gian Marco. Sebbene l'imputato non abbia fatto questione in ordine alla prescrizione del reato, è il caso di rilevare come, per effetto della ritenuta recidiva specifica a suo carico, i termini di prescrizione subiscano un aumento pari alla metà, da computarsi, secondo orientamento ormai consolidato di questa Corte, sia con riferimento al termine ordinario, sia con riferimento al termine massimo (cfr., sia pure con riferimento alla recidiva reiterata, Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione").

4. Nel merito il ricorso proposto dal Formisano risulta inammissibile. Secondo orientamento costante di questa Corte, da ribadirsi nel caso in esame, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (così Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016 Ud. (dep. 01/08/2016 ) Rv. 267858 - 01). Il Formisano, all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa. La pena finale irrogata all'esito del giudizio di appello, pari ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 260,00 di multa, è inferiore a quella determinata in primo grado. Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo difensivo e l'inammissibilità del ricorso.

5. La sentenza impugnata, pertanto, è annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Ciurcino Ivan per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso proposto da Formisano Gian Marco deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Ciurcino Ivan per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Formisano Gian Marco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 21 settembre 2021 DEP-3Zaf ;:-.!(". ..