Sentenza — n. 37790/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2019, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui DI GIUSEPPE Gaetano veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p., perché in concorso con altri soggetti, al fine di trarne profitto, si impossessava di capi di abbigliamento e materiale informatico per un valore di euro 1854,72 di proprietà del Centro Commerciale Campania e di alcuni punti vendita e a seguito di giudizio di plusvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, pena sospesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 c.p, art. 624 c.p; Sentenza — n. 37790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con particolare riferimento alla recidiva, pure contestata e ritenuta nella specie, è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, Esposito, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, Donatacci Fabio, Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE GAETANO nato a NAPOLI il 12/12/1970 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. 137/2020 chiedendo l'accoglimento del ricorso con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. y
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2019, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui DI GIUSEPPE Gaetano veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p., perché in concorso con altri soggetti, al fine di trarne profitto, si impossessava di capi di abbigliamento e materiale informatico per un valore di euro 1854,72 di proprietà del Centro Commerciale Campania e di alcuni punti vendita e a seguito di giudizio di plusvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, pena sospesa.
La Corte partenopea riteneva pienamente raggiunta la prova in ordine alla sottrazione della merce da parte del DI GIUSEPPE avendo potuto i militari della Stazione dei C.C. di Marcianise notare che l'imputato, insieme ad altre quattro persone di cui due donne già note alle forze dell'ordine, dopo aver perpetrato furti all'interno di un punto vendita si dirigevano verso il parcheggio ove svuotavano all'interno di un'autovettura il contenuto delle buste per poi dirigersi, nuovamente, verso il Centro Commerciale. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che l'autovettura era di proprietà dell'imputato e che al suo interno i militari rinvenivano non solo la merce sottratta ma anche una serie di strumenti atti allo scasso, deduceva come dimostrata la partecipazione del DI GIUSEPPE al furto della merce e, considerata l'organizzazione dei correi, assegnatari di compiti specifici e muniti di apposita attrezzatura, risultava provata la piena consapevolezza dello stesso della illecita attività concorsuale.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) in relazione all'art. 157 c.p. perché la Corte territoriale, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del P.M. o del P.G., ai fini del calcolo della prescrizione avrebbe dovuto considerare non il reato di cui al capo di imputazione e la recidiva reiterata specifica pure contestata bensì l'ipotesi delittuosa ritenuta sussistente in primo grado da individuarsi in quella dell'art. 624 c.p. Difatti, pur avendo il Tribunale implicitamente riconosciuto le aggravanti ex art. 625 n. 2 e 7, con giudizio di minusvalenza rispetto alle attenuanti generiche, in concreto applicava i parametri di pena dell'art. 624; pertanto la prescrizione del reato sarebbe maturata già prima del giudizio di appello, in data 08/01/2019.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto propugna una interpretazione che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Assume infatti che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla recidiva e dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento.
2. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 che indicano che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale e che non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen. di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva.
3. Con particolare riferimento alla recidiva, pure contestata e ritenuta nella specie, è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, Esposito, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, Donatacci Fabio, Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen.
4. Nella specie ricorrono certamente circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle indicate dall'art.625 cod.pen. e la recidiva di cui deve necessariamente tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione, indipendentemente dal giudizio di bilanciamento operato dal giudice con le circostanze attenuanti.
5. Nella specie il tempo necessario a prescrivere, esclusi i periodi di interruzione pure presenti, risulta pari ad anni dieci dal giorno di commissione del reato commesso il 17 Febbraio 2011 e pertanto lo stesso non risultava spirato alla data della pronuncia della sentenza di appello (21.11.2019) e non risulta ancora compiuto in ragione degli atti interruttivi (anni due mesi sei) e dei periodi di sospensione.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende. Così deciso in Roma,