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Sentenza — n. 37787/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37787/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37787/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I motivi di ricorso si palesano inammissibili in quanto aspecifici, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati. Quanto al reato di evasione risulta manifestamente infondata la censura relativa alla mancata integrazione della fattispecie contestata atteso che integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (sez.6, 14.1.2010, PG in proc.Dierna, Rv.245811), ovvero in presenza di qualsiasi significativa digressione nel tragitto casa-lavoro risultando essere stata riconosciuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al regime applicabile alla trasgressione alle prescrizioni inerenti la misura domiciliare (sez.6, 20.9.2002, Giliberti, Rv.222357).

Regesto Legislator

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art. 276 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 37787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Parole chiave

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altri reati violazione degli oneri dell'autorizzazione patrocinio non autorizzato infrazione grave alla lstup permesso di promuovere un procedimento penale eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 276 cod. proc. pen
Quanto al reato di evasione risulta manifestamente infondata la censura relativa alla mancata integrazione della fattispecie contestata atteso che integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARBA MARTINO nato a CEGLIE MESSAPICA il 23/02/1971 BARBA ANTONIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 27/05/1989 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo ) il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Lecce con sentenza in data 27.9.2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brindisi, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto della imputazione di cui al ricorso, con gli analoghi fatti reato, avvenuti in data 21.2.2014, in relazione ai quali agli odierni ricorrenti BARBA Martino e BARBA Antonio era stata applicata la pena su loro richiesta in relazione ad un unico episodio di furto pluriaggravato in concorso di legna da area comunale denominata "Pineta Ulmo" in comune di Ceglie Messapica e, limitatamente a BARBA Antonio per il reato di evasione, e determinava complessivamente le pena in anni quattro mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa per BARBA Martino, ritenuta altresì la recidiva contestata e in un anno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per BARBA Antonio.

2. I fatti relativi al presente giudizio attengono ad ulteriori otto episodi di accertati furti di legname, previo taglio di pini, nel corso del mese di Gennaio 2013 e di un unico analogo episodio nel Febbraio 2013, in occasione dei quali al BARBA Martino veniva altresì contestato il reato di evasione in quanto, all'epoca dei furti, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad ulteriore episodio di furto pluriaggravato occorso nel Novembre 2012.

2. La Corte di appello rigettava la deduzione difensiva che assumeva la insussistenza del suddetto reato di evasione sul presupposto che BARBA Martino, domiciliato all'interno della contrada in cui si erano perfezionati i fatti reato, risultava comunque autorizzato al lavoro esterno, in quanto il ricorrente aveva eluso le prescrizioni e aveva lasciato il domicilio per una finalità diversa da quella autorizzata. Escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a BARBA Martino in ragione delle modalità della condotta caratterizzata da reiterazione, e dalla offensività in ragione del danno provocato alla pineta, nonché dalla violazione delle prescrizioni concernenti la misura cautelare; quanto al trattamento sanzionatorio confermava la pena base e gli aumenti applicati dal Tribunale di Brindisi per la recidiva e la continuazione interna in relazione ai fatti oggetto dell'odierno procedimento e applicava gli aumenti per il riconoscimento della continuazione con l'episodio per il quale era intervenuta pronuncia di applicazione della pena.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati mediante la deduzione di tre motivi di ricorso; con un primo motivo BARBA Martino deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla responsabilità per il reato di evasione tenuto conto dell'autorizzazione al lavoro uf,j2f- esterno che connotava la misura domiciliare in essere al momento della realizzazione delle condotte furtive. Con una seconda articolazione la difesa dei ricorrenti deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati. Con una terza articolazione lamenta analoga censura in relazione alle modalità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio che era intervenuto in assenza di una rinnovata valutazione in ordine al reato da ritenersi più grave e in assenza di una specifica e adeguata ponderazione degli aumenti da apportare a titolo di continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso si palesano inammissibili in quanto aspecifici, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati. Quanto al reato di evasione risulta manifestamente infondata la censura relativa alla mancata integrazione della fattispecie contestata atteso che integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (sez.6, 14.1.2010, PG in proc.Dierna, Rv.245811), ovvero in presenza di qualsiasi significativa digressione nel tragitto casa-lavoro risultando essere stata riconosciuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al regime applicabile alla trasgressione alle prescrizioni inerenti la misura domiciliare (sez.6, 20.9.2002, Giliberti, Rv.222357).

2. Privo di confronto con la sentenza impugnata è poi il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero in relazione all'imputato BARBA Antonio il ricorso appare manifestamente ultroneo, atteso che allo stesso il giudice di primo grado ha riconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti. Quanto alla posizione del ricorrente BARBA Martino il giudice distrettuale ha fornito adeguato conto, con ragionamento insindacabile in questa sede, in quanto privo di contraddizioni sotto il profilo logico giuridico e del tutto coerente con gli elementi presi in considerazione, dell'assenza di qualsiasi profilo di meritevolezza atteso che il ricorrente risulta recidivo, pluripregiudicato, con precedenti specifici, a fronte di condotta delittuosa reiterata, offensiva di bene comunale di rilievo paesagistico e naturalistico, realizzata senza scrupoli, eludendo le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari con lavoro esterno.

Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento.

3. Privo di confronto è anche il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio laddove il giudice distrettuale, nel rinnovare la valutazione sulla gravità dei reati ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti, della stessa specie e realizzati nell'ambito di una medesima ideazione criminosa, ha espressamente ritenuto come più grave una delle ipotesi delittuose di furto pluriaggravato di cui al presente procedimento, avendo adeguatamente valutato che, in assenza del riconoscimento per BARBA Martino delle circostanze attenuanti generiche, il reato più grave per esso non poteva essere ravvisato in quello di evasione.

Una volta operata questa valutazione, che non risulta peraltro oggetto di alcuna contestazione, risultano eseguiti correttamente gli aumenti apportati a titolo di continuazione interna che, in relazione a BARBA Martino hanno portato all'applicazione di una pena base modulata sul minimo edittale, aumentata di un anno e sei mesi per otto episodi di evasione e di ulteriori mesi quattro e giorni quindici ed euro 300 di multa per i fatti separatamente giudicati, in relazione ai quali la Corte di Appello ha indicato con chiarezza le singole imputazioni ai due titoli di reato in continuazione.

In relazione a BARBA Antonio, chiamato a rispondere soltanto di complessivi nove episodi di furto, del tutto congrua risulta la pena indicata in due anni di reclusione ed euro trecento di multa e congruo il relativo aumento di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per i fatti da giudicare in continuazione. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel tr- caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. Quanto agli aumenti per la continuazione gli stessi sono stati apportati in misura percentuale ed assolutamente contenuta rispetto alla pena base con valutazione priva di incongruenze e di palese iniquità e, d'altro canto nessuna specifica censura viene mossa sulla misura degli aumenti di pena che, attenendo a reati della stessa specie realizzati in un circoscritto arco temporale e offensivi del medesimo bene naturalistico (bosco comunale) risultano sostanzialmente di pari gravità di talchè l'aumento apportato dal giudice di merito consente agevolmente la verifica degli aumenti apportati per ciascuna violazione considerata ai fini della continuazione (sez.1, 7.10.2021, Bruzzanti Sandro, Rv.280216).

5. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, quella al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende determinata come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in