Italian Court dismisses appeal on drug possession, ruling minor offense exclusion invalid due to high quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the minor offense exception. The appellant argued that the trial judge failed to analyze all statutory parameters regarding the drug's purity and quantity, yet the court found the total weight of hashish, marijuana, and cocaine to be substantial. Consequently, the court ruled that the presence of significant quantities negated the possibility of applying the minor offense provision, making the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, I. stup.; Art. 110 cod. pen.; The minor offense exception applies only when criminal offensiveness is minimal, requiring a holistic assessment of action and object parameters; if any parameter indicates significant harm, the exception is excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVESE BRUNO N. IL 08/05/1979 avverso l'ordinanza n. 63/2021 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del 22/03/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
RITENUTO IN FATTO
1.Pavese Bruno ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.
2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, I. stup., in quanto il giudice deve esaminare tutti i parametri richiamati dalla predetta norma e cioè sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato, come la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire ad una qualificazione giuridica conforme ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. Nel caso in esame invece il Tribunale ha omesso un'analisi complessiva e unitaria della fattispecie concreta sub iudice, valorizzando esclusivamente la differente tipologia delle sostanze e il mero dato ponderale. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata è manifestamente infondata-. Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez.
U, n. 35737 del 24-6-2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato la varietà della tipologia di stupefacente e il dato ponderale, poiché il reato ascritto al ricorrente riguarda la detenzione in concorso, a fini di cessione a terzi, di 197,86 grammi di hashish; chilogrammi 1,118 di marijuana e grammi 64, 98 di cocaina. Di qui l'esclusione, assolutamente corretta, da parte del Tribunale, del nomen iuris ex art. 73, comma 5, I. stup.
Infatti Sez. U, 27-9-2018, Murolo, ha condivisibilmente ritenuto che la diversità di sostanze stupefacenti non sia di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 comma 5 d. P. R. 9-10-1990, n. 309, il cui ricorrere dipende dalle concrete circostanze del fatto. Ma queste ultime sono caratterizzate, nel caso in esame, da un dato ponderale di notevole entità, oltre che dalla contestazione degli addebiti ex artt. 56- 630 cod. pen. e 23 I. 18-4-1975 n. 110 — 61 n. 2 cod. pen., onde l'ipotesi della lieve entità non è certamente configurabile.
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C