Cassation annuls acquittal for theft with violence due to statutory limit exceeding five years for non-prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed an acquittal granted to the defendant for particular triviality of the offense. The court found the appeal valid because the statutory maximum penalty for aggravated theft involving violence exceeds five years, which is the threshold for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the lower court's decision to acquit was annulled and the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 625 n. 2 cod. pen.; The cause of non-prosecution for particular triviality is inapplicable when the statutory maximum penalty exceeds five years, excluding specific aggravating circumstances that alter the ordinary penalty.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEOnel procedimento a carico di: ELEZI ELSAMET nato il 07/06/1998 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ricorre avverso la sentenza con la quale Elezi Elsamet, in data 25 ottobre 2018, é stato prosciolto dal Tribunale di Cuneo per particolare tenuità del fatto in relazione ad ipotesi di furto in concorso di derrate ubicate nel bar della Piscina Comunale di Saluzzo, commesso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2017. Due i motivi di doglianza, entrambi riferiti al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.: il primo per vizio di motivazione, in relazione all'apodittico inquadramento della fattispecie come di particolare tenuità a fronte della gravità del fatto, oltretutto commesso dall'imputato mentre era sottoposto agli arresti domiciliari; e il secondo per violazione di legge, in considerazione fra l'altro della pena edittale prevista per il reato addebitato, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità in parola.
2. Il ricorso é fondato. A parte la grafica assenza di motivazione nel provvedimento impugnato, appare dirimente il fatto che, trattandosi di furto consumato aggravato dalla violenza sulle cose, la pena detentiva edittale é, nel massimo, di sei anni di reclusione; ed é noto che, a mente del primo comma dell'art. 131-bis cod.pen., la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere concessa solo allorquando la pena detentiva edittale massima non superi i cinque anni di reclusione; é appena il caso di precisare che, in base al quarto comma dell'art. 131-bis cod.pen., ai fini della determinazione dei limite massimo edittale per il riconoscimento della causa di non punibilità non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione però di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (quale é, appunto, quella di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen., contestata all'imputato).
Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, ex art. 569, ultimo comma, cod.proc.pen., per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. EP(MIDI Il Consigliere stensore Il Presiden