Cassation court dismisses appeals against sentencing, ruling appellate court's penalty reduction was legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce their sentences. The defendants argued that the court failed to grant generic mitigating circumstances and improperly weighed the post-crime repentance against the contested aggravating factor. The court rejected these claims, stating that the appellate judge's factual assessment regarding the defendants' criminal history and conduct was non-appealable and legally justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's judgment on mitigating circumstances is a factual assessment immune from cassation review provided it is non-contradictory and sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA ROBERTO nato a MILANO il 02/09/1968 DE ROSA ROSARIA nato a CASALBORDINO il 18/03/1967 DI ROCCO SABATINO nato a POPOLI il 11/04/1990 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVLCH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Si dà atto che alle ore 11.15 nessuno dei difensori è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Roberto De Rosa, Rosaria De Rosa e Sabatino Di Rocco ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 13 febbraio 2020, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della condanna emessa nei loro confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale aquilano in data 26 settembre 2018, ha rideterminato in mitius la pena applicata nei loro confronti previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. in regime di equivalenza alla contestata aggravante, rigettando però la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Tanto in riferimento a un'imputazione per furto di una tessera bancomat aggravato dalla destrezza, nonché per indebito utilizzo della predetta tessera bancomat, che consentiva loro di impossessarsi della somma complessiva di 1.500,00 euro ai danni del titolare della tessera, Bruno Pascucci: reato commesso il 3 luglio 2017.
2. I ricorrenti, che in sede d'appello si erano doluti unicamente del trattamento sanzionatorio, propongono due distinti atti d'impugnazione, entrambi articolati in un singolo motivo: nel ricorso a firma dell'avv. De Marco, per conto di tutti e tre gli imputati, gli stessi lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia in ordine al mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante del ravvedimento post delictum rispetto all'aggravante contestata; nell'altro ricorso, presentato a firma dell'avv. Cristofaro nell'interesse del solo Roberto De Rosa, si censura - sempre sotto la specie della violazione di legge e del vizio di motivazione - il solo diniego delle attenuanti generiche. In ambedue i ricorsi si sollecita, in estrema sintesi, una rivalutazione del regime circostanziale, a fronte del carente percorso argomentativo seguìto dalla Corte aquilana, in termini più adeguati al concreto disvalore del fatto e alla condotta processuale degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. Sul piano del trattamento sanzionatorio in generale si rammenta che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (come certamente nel caso di specie), non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, •Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949;
Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); per quanto in particolare concerne il diniego delle attenuanti generiche va ricordato che il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (si veda ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); va in particolare sottolineato, con riferimento al caso di specie, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 1.1.
Quanto al giudizio di equivalenza della concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., si rammenta che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 1.2. Nella specie, a valere per entrambe le contestate statuizioni sanzionatorie, la valutazione complessiva della Corte aquilana, nel fare riferimento alle modalità dell'episodio e alla personalità dimostrata dagli imputati, tiene all'evidenza conto della reiterazione delle condotte criminose, con particolare riguardo al succedersi del furto della tessera bancomat e dei due successivi prelievi di danaro. Tanto appare senz'altro bastevole a soddisfare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e a sottrarre la decisione in punto di pena alle censure mosse dai ricorrenti.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il