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Sentenza — n. 37548/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37548/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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T) Vf Ic J(; 3 el-1 fir I H I SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLOTTO MARIO N. IL 15/02/1969 avverso la sentenza n. 3741/2020 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 24/11/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589 bis cod. pen; Sentenza — n. 37548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Cappellotto Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata incidente motociclistico sospensione di pena abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Cappellotto Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.
art. 589 bis cod. pen
pen., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
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Testo completo

T) Vf Ic J(; 3 el-1 fir I H I SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLOTTO MARIO N. IL 15/02/1969 avverso la sentenza n. 3741/2020 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 24/11/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Cappellotto Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida. 3.Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

4. La doglianza è fondata: non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez. U, 29 marzo 2002, n 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che va eliminata. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Così deciso in Roma, il