Cassation dismissed appeal on recidiva grounds as merit issues are inadmissible without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's arguments regarding recidiva and social danger concerns the merits of the case rather than legal errors. The lower court had already provided sufficient reasoning by noting the nature of prior offenses and the short interval between them, which justified the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court on matters of fact or merit are inadmissible unless they involve a violation of law or a defect in reasoning that affects the legal outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
_i Ft el--f-A SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVA ELENA N. IL 24/11/1989 avverso la sentenza n. 7809/2019 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/02/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO UiISaiLProcIJrato9 Generale n ersona del DAt. ha concluso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fava Elena ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, poiché il giudice a quo non ha dato conto in motivazione della valutazione di tutti gli indici che denotano un incremento del livello di pericolosità sociale, tanto più che l'ultimo precedente penale dell'imputata riguarda un fatto commesso nel lontano 2012 e che l'imputata ha dichiarato di aver agito solo in quanto costretta da una condizione di grave indigenza economica.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva sono dunque insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale posto in rilievo che tutti i precedenti (furto tentato, furto in concorso, rapina e lesioni personali ed ancora furto) attengono a reati della stessa indole e risultano commessi in epoca non particolarmente risalente.
Per di più, il fatto per cui si procede è stato commesso subito dopo un periodo di affidamento in prova al servizio sociale e la ricaduta in breve tempo nella perpetrazione di una condotta specifica e non scevra di un certo grado di spregiudicatezza, attesa l'introduzione in luogo di privata dimora, manifesta spiccata propensione alla reiterazione di reato specifico, giustificando, in ragione dell'accentuata pericolosità dell'imputata, un maggior rigore sanzionatorio.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al • pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali «xt ireq— e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. A C ".n 12,3 9.•••: i Così deciso in Rema, il 14-7-2021. o Lo 11