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Sentenza — n. 36967/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36967/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALESTRA DANIELE nato a TARANTO il 09/06/1983 avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamrnissibilità del ricorso; J?„

Regesto Legislator

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art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, dal sol dato delle stesse è stata tratta la prova dell'istituzione delle scritture (Sez. 3, n. 959/2019). Non v'era nessun cenno alla condotta di occultamento, la cui prova non poteva dirsi certa. L'unico elemento era costituito dal solo dato del rinvenimento di fatture attive emesse dall'imputato, in modo sostanzialmente assertivo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000. Si rileva che il reato in esame risultava prescritto alla data del 29 gennaio 2017.

Parole chiave

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omissione della contabilità reddito non dichiarato false indicazioni su attività commerciali fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. proc. pen
Ebbene, l'annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 959/2019
Infatti, dal sol dato delle stesse è stata tratta la prova dell'istituzione delle scritture (Sez. 3, n. 959/2019).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALESTRA DANIELE nato a TARANTO il 09/06/1983 avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamrnissibilità del ricorso; J?„

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 20 ottobre 2014, ha assolto Balestra Daniele in relazione al reato di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000 limitatamente all'occultamento o alla distruzione del registro (capo A) e ha confer- mato la pena di anni uno di reclusione in ordine al reato suindicato limitatamente all'occultamento o alla distruzione delle fatture e al reato di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo B).

2. Il Balestra, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000. Si deduce che la sola esistenza di fatture emesse dall'impresa del Balestra, in assenza di altri elementi circa l'esistenza della sede sociale e l'effettività della stessa, l'organizzazione d'impresa e la sua reale operatività, rende illogica l'affermazione dell'avvenuta istituzione delle scritture contabili nel periodo 2007, allorquando, cioè, delle fatture sarebbero state emesse.

Infatti, dal sol dato delle stesse è stata tratta la prova dell'istituzione delle scritture (Sez. 3, n. 959/2019). Non v'era nessun cenno alla condotta di occultamento, la cui prova non poteva dirsi certa. L'unico elemento era costituito dal solo dato del rinvenimento di fatture attive emesse dall'imputato, in modo sostanzialmente assertivo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000. Si rileva che il reato in esame risultava prescritto alla data del 29 gennaio 2017.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente ribadire il consolidato principio espresso da questa Corte - e richiamato anche nella sentenza impugnata - secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto - come in specie - può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862). Infatti, la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R, n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall'art. 2214, comma secondo, cod. civ..

E' altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte (art. 21, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l'ha emessa. Ne consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo oc- cultamento. In definitiva, quindi, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari de- rivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acqui- sizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005).

La Corte di merito ha fatto buon governo di tale principio, avendo rilevato in ordine all'occultamento o alla distruzione delle fatture emesse dalla ditta Ingrald che, come emerso dal processo verbale di constatazione del 15 aprile 2013 e dalla deposizione del teste M.Ilo Salvatore Pisano, la ditta de qua, pur non avendo presentato nessuna dichiarazione impositiva nell'anno 2007, aveva emesso sette fatture tra il 15 gennaio e il 7 febbraio 2007 nei confronti della Centro Polimeri s.r.I., con sede in Benevento, per un imponibile complessivo di euro 470.076,25, oltre IVA al 20% pari a comples- sivi euro 94.015,25.

Pertanto, la Corte territoriale ha logicamente affermato che l'imputato, titolare della ditta Ingrald, aveva occultato o distrutto le fatture in questione, emesse dalla ditta Ingrald e non rinvenute nella sede della medesima ad evidente scopo di eva- sione delle imposte.

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con la sentenza re- scindente, era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa in relazione al reato ex art. 5 Dlgs. n. 74 del 2000 di cui al capo B). Ebbene, l'annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, per cui non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021. Il Consigliere este