Sentenza — n. 36962/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/12/2016, la Corte di cassazione annullava la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di Mangiapane Antonio, limitatamente alla rideterminazione della pena per le residue ipotesi di reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e d) d.l. 172/2008, in ordine alle quali dichiarava l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen; Sentenza — n. 36962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 6, comma 1, lett. b), e d) d.l. 172/2008, in ordine alle quali dichiarava l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIAPANE ANTONIO nato a CINISI il 15/01/1961 avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato SERINO TEODORO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di MANGIAPANE ANTONIO in sostituzione dell'avvocato PAPPADIA UMBERTO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, come da nomina a sostituto processuale ex art.102 c.p.p. depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15/12/2016, la Corte di cassazione annullava la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di Mangiapane Antonio, limitatamente alla rideterminazione della pena per le residue ipotesi di reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e d) d.l. 172/2008, in ordine alle quali dichiarava l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
2. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha pèrtanto provveduto a rideterminare la pena in misura minima.
3. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen. e all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che il provvedimento impugnato non abbia provveduto in merito alla confisca del terreno sul quale insisteva la contestata discarica abusiva limitatamente alla quale la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli. Il Giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi alla sentenza di annullamento e, conseguentemente, disporre il dissequestro dell'area.
4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso appare infondato, in considerazione dei limiti del giudizio di rinvio. Con la sentenza rescindente infatti alla corte di merito il procedimento era stato devoluto solo per la rideterminazione della pena e a tanto la Corte ha provveduto, esulando invece dalla sua cognizione ogni determinazione in ordine alla confisca del terreno, non strettamente afferente all'oggetto dell'annullamento. Giova infatti ribadire che l'ambito di cognizione del giudizio di rinvio è determinato dalla sentenza di annullamento, limitato, si ripete, al solo trattamento sanzionatorio. La questione della confisca potrà perciò, eventualmente, essere fatta valere in altra sede.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente