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Sentenza — n. 36539/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of continuity between theft and receipt crimes due to procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Melania Capalbo inadmissible, rejecting her claim that the lower court failed to recognize the legal continuity between theft and receipt crimes. The appellant argued for a violation of Article 81 of the Penal Code and a defect in reasoning regarding the continuity of offenses. The court ruled that the first-instance judge had already correctly identified the receipt acts as a single crime and properly linked it to the thefts, making the complaint entirely unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court has already recognized the continuity of offenses and the appellant's complaint regarding the lack of such recognition is entirely unfounded and contradicts the established facts.

Parole chiave

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continuity of offenses theft and receipt crimes inadmissible appeal Article 81 Penal Code procedural error claim reiterazione di reati penali altri capi d'accusa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le diverse ipotesi delittuose contestate e in particolare con la contestata ricettazione.
Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Capalbo, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 81 cod. pen
la violazione dell'art. 81 cod. pen.
art 648 comma 2 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPALBO MELANIA nato a RHO il 23/03/1982 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierna ricor- rente Capalbo Melania, con sentenza del 20/1/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 23/1/2019 con la quale la stessa, all'esito di giudizio abbreviato, è stata condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2100 di multa, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati e operata la riduzione per il rito, per una serie di furti, ricettazioni e l'indebito utilizzo per effettuare prelievi di carte di credito di terze persone, di cui l'imputata aveva avuto possesso a seguito di un furto.

Come ricordano i giudici di merito, tutti i furti risultavano connotati da un medesimo schema: l'imputata, fingendo di essere una cliente, si introduceva in differenti esercizi commerciali, gestiti da donne, e riusciva con espedienti a impos- sessarsi dei portafogli contenuti nelle borse delle persone che stavano svolgendo attività - lavorativa. Le persone offese avevano riconosciuto l'odierna ricorrente nell'autrice dei furti, che tra l'altro ammetteva tutti gli addebiti (con riferimento solo a parte dei reati per i quali era stata sottoposta a misura cautelare dato che gli ulteriori addebiti venivano contestati successivamente).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Capalbo, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le diverse ipotesi delittuose contestate e in particolare con la contestata ricettazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale, che ha rassegnato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

4. Il profilo di doglianza sopra illustrato, oltre che ripropositivo tout court di un motivo di appello già confutato dalla Corte territoriale con motivazione logica e congrua, si palesa manifestamente infondato e totalmente distonico rispetto al decisum dei giudici del merito. Il proposto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Ed invero, come evidenzia la sentenza impugnata -e come si evince dalla sen- tenza di primo grado- in ordine alla pretesa mancata applicazione della continua- zione, tema sollevato anche in appello, lo stesso non trova riscontro nella prima pronuncia in quanto il giudice di primo grado ha riconosciuto la continuazione tra tutti i fatti di reato contestati.

In particolare, relativamente alla fattispecie di ricettazione connotata da par- ticolare tenuità ex art 648 comma 2 cod. pen., il tribunale milanese ha escluso la continuazione tra i differenti fatti di ricettazione, ritenendoli integranti un unico fatto di reato non passibile di scissione e di essere posto in continuazione. Di fatto, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto la condotta di ricettazione, consistente nell'acquisto o ricezione della tessera bancomat n. 07984846, utilizzata per più transazioni negative, un unico fatto di reato, non caratterizzato da una pluralità di fatti reato.

In altri termini, ha operato una valutazione più favorevole per l'imputato ri- spetto a quella di un'eventuale pluralità di reati, seppur avvinti da continuazione interna. All'esito, poi, ha posto in continuazione il reato, come detto ritenuto unico, di cui al capo g) con gli altri fatti di reato come contestati, riconoscendo il vincolo di continuazione ed applicando per il fatto di cui al capo g) l'aumento nella misura irrogata per gli aumenti degli altri fatti-reato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021 Il Co igliere est sore Il Presidente enzo P