Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36536/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence regarding conditional suspension and fine payment rateization in tax fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's 2020 decision regarding the conditional suspension of sentence and the rateization of the converted fine. The appellant argued that the suspension should be revoked due to lack of special power of attorney and that the fine should be paid in installments, noting these requests were made as alternatives to the fine conversion. The court held that the suspension was valid because the defendant's interest in it ceased once the fine conversion was granted, and the appeal failed to address the rateization request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53 I. 689/81; Art. 58 co. 2 n. 689/81: The conditional suspension of sentence remains valid if the defendant's interest in it ceases due to the subsequent conversion of the detention penalty, and the appeal must explicitly address requests for fine rateization rather than ignoring them.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of sentence conversion of detention penalty rateization of pecuniary penalty special power of attorney tax fraud prosecution appeal procedure requirements interest in suspension sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 I. 689/81
Con sentenza del 17/2/2020 la Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la conver- sione ex art. 53 I. 689/81 della pena detentiva in quella corrispondente della multa per complessivi C 15.000 (C 250 x 60).
Art. 58 co. 2 n. 689/81
Art. 7 comma 2 decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105
All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n.
art. 133 cod. pen
La precedente sentenza di legittimità rilevava che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria fa- cendo leva sulla prognosi di inadempimento dell'imputato utilizzando un parame- tro valutativo estraneo al novero dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 11104/2014
Non appare conferente il richiamo operato dai giudici di appello al prece- dente costituito da Sez. 3 n. 11104/2014.
Sez. 2, n. 21459/2019
(il richiamo è a Sez. 2, n. 21459/2019).
Sez. 2, n. 46757/2018
La sospensione condizionale, tuttavia, rileva ancora la sentenza impugnata è compatibile con la pena sostitutiva che integra, a tutti gli effetti, una sanzione penale (il richiamo è a Sez. 2, n. 46757/2018).
Sez. 3, n. 11104/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: STORELLI LUCA nato a MILANO il 31/05/1957 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17/11/2017, dichiarava Storelli Luca colpevole del reato di cui agli artt. 2, comma i bis D o.L. 463/83 convertito con modifiche in Legge 11 novembre 1983 n°638 e 81cpv C.P., poichè in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta "ALTEA ITALIA S.R.L.", in esecu- zione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ometteva di versare all'INPS, ritenute assistenziali/previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti registrati su libro paga relative ai periodi da giugno a dicembre 2011 per C 65.586,17 e da gennaio a ottobre 2012 per 70.824,34, per un importo com- plessivo di C136.410,51 e lo condannava alla pena di mesi 2 di reclusione ed C 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Veniva concessa, inoltre, all'imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della con- danna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19/9/2018, confermava la sentenza di primo grado. La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza 26205/19 emessa in data 18/4/2019, annullava la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, limitatamente alla sostituibilità della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio.

Rigettava nel resto il ricorso dichiarando l'irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità. La precedente sentenza di legittimità rilevava che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria fa- cendo leva sulla prognosi di inadempimento dell'imputato utilizzando un parame- tro valutativo estraneo al novero dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

2. Con sentenza del 17/2/2020 la Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la conver- sione ex art. 53 I. 689/81 della pena detentiva in quella corrispondente della multa per complessivi C 15.000 (C 250 x 60). Rilevava la Corte territoriale come questa Corte di legittimità avesse annullato la precedente sentenza di appello evidenziando che, come affermato dalle Sezioni Unite, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, co. 2, 1. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.

Un., n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv.247274). Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indi- cati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. E che in un recente pronunciamento questa Suprema Corte ha rite- nuto che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri ìndicati dall'art. 133 cod. pen. (il richiamo è a Sez. 2, n. 21459/2019).

Nel caso in esame - si legge nel provvedimento impugnato- il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche "tenuto conto dell'impegno dell'imputato nel voler regolarizzare la propria posizione debitoria" e gli ha irrogato una pena prossima al minimo edittale sospendendo condizionai- mente la pena. Gli stessi motivi che hanno giustificato la concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono al- lora giustificare per il giudice del rinvio la chiesta conversione della pena detentiva ex art. 53 I. 689/81.

La sospensione condizionale, tuttavia, rileva ancora la sentenza impugnata è compatibile con la pena sostitutiva che integra, a tutti gli effetti, una sanzione penale (il richiamo è a Sez. 2, n. 46757/2018). E il giudice del rinvio ritiene allora di non revocare la sospensione condizionale della pena, come richiesto dal difen- sore dell'imputato, privo di procura speciale ad avanzare tale richiesta, sul rilievo che la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere vali- damente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di speci- fica procura speciale (il richiamo è a Sez. 3, n. 11104/2014).

3. Avverso tale provvedimento ha proposto nuovamente ricorso per Cassa- zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo Stordii, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale non avendo fornito il giudice del rinvio, una volta concessa la chiesta conversione della pena detentiva ex art. 53 I. 689/91, alcuna risposta alla richiesta di rateizzazione della somma che pure era stata avan- zata con i motivi di appello.Con un secondo motivo si censura la sentenza impugnata, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, laddove ha rite- nuto non revocabile la disposta sospensione condizionale della pena in virtù della mancanza di procura speciale in capo al difensore.

Si evidenzia come in tutto l'iter processuale la linea difensiva sia stata quella di richiedere la sospensione condizionale della pena in estremo subordine, solo qualora non fosse stata concessa la conversione della pena detentiva. E, in parti- colare, come la richiesta di rateizzazione della somma convertita, pure avanzata da subito, sia chiaramente in antitesi con l'interesse alla sospensione condizionale della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale, che ha rassegnato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

5. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla concessa sospensione condizionale della pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano limitata- mente alla valutazione circa la mancata rateizzazione della pena pecuniaria con- vertita.

6. Ed invero, dall'esame dell'atto di appello del 29/3/2018 a firma dell'Avv. Andrea Rossetti si evince che, effettivamente era stata richiesta la rateizzazione della pena pecuniaria convertita, punto su cui la sentenza impugnata non offre alcuna risposta. Parimenti fondato è l'altro profilo di doglianza, in punto di mancata revoca della sospensione condizionale della pena. Non appare conferente il richiamo operato dai giudici di appello al prece- dente costituito da Sez. 3 n. 11104/2014. E' corretto, infatti, il rilievo che, in linea generale, occorre che la richiesta di revoca del beneficio provenga dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale, ma, nel caso che ci occupa, dall'esame dell'incarto processuale -e, in particolare dei già richiamati motivi di appello-tefft- si evince con chiarezza che il beneficio della sospensione condizionale della \\ pena era stato richiesto in alternativa, e in estremo subordine, rispetto alla con- versione della pena detentiva.

Una volta che il giudice del rinvio aveva operato la conversione veniva meno, pertanto, secondo la linea difensiva coltivata ab initio del processo -e quindi senza la necessità di una nuova manifestazione di volontà sul punto- anche l'inte- resse dell'imputato alla sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla concessa so- spensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al punto della mancata rateizzazione della pena pecuniaria convertita; rinvia a tal fine ad altra Sezione della Corte di Ap