Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentences as they lack specificity regarding party agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court incorrectly applied aggravating circumstances for drug quantities and failed to properly assess the absorption of criminal acts. The court rejected these claims, finding the appeals lacked the required specificity because they did not address the actual terms of the settlement agreements reached with the prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 125 c.p.p.: Appeals must specifically address the content of the settlement agreement reached with the prosecution; generic complaints regarding sentencing or the application of aggravating factors without referencing the specific terms of the agreement are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLONE GABRIELE nato a GENOVA il 24/05/1987 EL GHARDOUF EL BECHIR nato il 15/11/1979 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BIANCHI SILVANA del foro di GENOVA in difesa di GALLONE GABRIELE, che chiede l'accoglimento dei ricorso. E' presente l'avvocato LIBERTI GIULIA del foro di GENOVA in difesa di GALLONE GABRIELE, che si associa alle richieste del coodifensore.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Gallone Gabriele e di El Ghardouf El Bechir, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Genova, esclusa per il Gallone, in relazione al capo 5, l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90, ha ridotto la pena a questi inflitta ad anni 6 di reclusione ed euro 28.666 di multa e quella inflitta a El Ghardouf ad anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 31.000 di multa.
2. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere di una serie di significative detenzioni a fine di spaccio, nonché cessione di hashish, e, per il solo Gallone, anche di cocaina.
3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con distinti atti.
4. Nell'interesse di Gallone Gabriele sono sollevati due motivi con entrambi i quali si deducono erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'anzidetta aggravante. Nel primo motivo, la doglianza è svolta con riferimento ai capi 4) e 5) della rubrica, rispetto alla detenzione di un quantitativo di prodotto puro di hashish inferiore alla soglia di applicabilità dell'aggravante Icon conseguente erroneo recepimento dell'accordo di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale non ha correttamente recepito i termini della richiesta di concordato avendo escluso l'aggravante dell'ingente quantitativo solo in relazione al capo 5) della rubrica e, per di più, solo in relazione all'episodio riguardante la cocaina. Così disponendo, ha mantenuto la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale in relazione a quei capi per i quali il quantitativo di hashish (detenuto dal Gallone) non ha raggiunto la soglia legislativamente prevista di 2 chilogrammi di prodotto puro. L'accordo, così come recepito, finisce, pertanto, per applicare illegittimamente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, determinando l'applicazione di una pena illegale perché riferibile ad un delitto che non poteva essere considerato aggravato, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n.14722 del 30/01/2020.
Nel secondo motivo, la censura investe il capo 2) della rubrica. Una valutazione unitaria ed organica delle circostanze del reato di cui al capo 2) avrebbe consentito di escludere la sussistenza della ritenuta aggravante.
5. Nell'interesse di El Ghardouf El Bechir viene articolato un unico motivo con cui si deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto il concorso di reati pur trattandosi di Un'unica condotta. Non può, infatti, ritenersi rinunciato il motivo specifico relativo all'assorbimento della condotta di cui al capo 6) in quella contestata al capo 3). Sono errati in diritto la contestazione di due distinte imputazioni ed il conseguente aumento di pena per la continuazione. Sul punto nulla riferisce l'impugnata sentenza, in tal modo violando il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen.
6. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Con riferimento a quanto lamentato dal Gallone circa la illegalità della pena, si deve rilevare la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Corte territoriale infatti, recependo l'accordo delle parti con riferimento al delitto più grave riguardante la detenzione di cocaina, contestato al capo 5), ha escluso l'aggravante dell'ingente quantità, ha concesso le attenuanti generiche, ed ha operato mitigati aumenti per la continuazione con gli altri reati, nella misura richiesta dalla difesa, senza incorrere nella violazione di legge asseritamente data dall'irrogazione in concreto di una pena illegale, tale essendo unicamente la pena esorbitante rispetto ai parametri normativi.
3. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla doglianza formulata da El Ghardouf El Bachir. Si osserva infatti, anche in questo caso, che dal tenore della sentenza impugnata risulta recepito l'accordo delle parti relativamente alla pena, con rinuncia all'originario motivo di appello volto all'assorbimento della condotta contestata al capo 6) - riguardante la ricezione di circa 120 kg. di hashish tra il 13 ed il 14 febbraio 2016 - con quella contestata al capo 3) - riguardante la cessione di complessivi 160 kg. di hashish nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2016.
4. I motivi dei ricorsi pertanto non si confrontano con il contenuto degli accordi intervenuti tra le parti e recepiti dalla Corte di merito, apparendo così privi del requisito di specificità.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il PrOgif e )EP061117 TO AN C ANcalgra Daniela Dawan Ca