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Sentenza — n. 36525/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for lack of specific evidence regarding hearing rescheduling and added defenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic nature and insufficient proof of procedural violations. The appellant argued that the lower court failed to notify him of a hearing reschedule and refused to apply a non-prosecution defense, but the court found no evidence in the record to support these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or lack specific documentary proof of the alleged procedural defect or substantive error.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural notification non-prosecution defense lack of evidence court costs criminal procedure guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Con il primo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. e agli artt.
Art. 101 Cost.
Art. 111 Cost.
3 codice autoregolamentazione della professione forense
101 e 111 Cost., 3 codice autoregolamentazione della professione forense e alla L.
L. 146/1990
Art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, dalla copia del verbale dell'udienza del giorno 11/01/2019, allegata alla memoria difensiva più sopra richiamata, risulta che veniva nominato, in quell'udienza, un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. il quale si riportava ai motivi di appello.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il secondo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata con i motivi aggiunti depositati nella cancelleria della Corte di appello.
art. 179 cod. proc. pen
Con il primo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata con i motivi aggiunti depositati nella cancelleria della Corte di appello.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, dalla copia del verbale dell'udienza del giorno 11/01/2019, allegata alla memoria difensiva più sopra richiamata, risulta che veniva nominato, in quell'udienza, un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NOIA FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/09/1987 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo ekt eak ":"." C.Vt'2C •

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Foggia nei confronti di Di Noia Francesco per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale (in Monte Sant'Angelo, il 27/07/2013).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore che solleva due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. e agli artt. 101 e 111 Cost., 3 codice autoregolamentazione della professione forense e alla L. 146/1990: la Corte territoriale non avrebbe comunicato né all'imputato né al difensore il rinvio dell'udienza del 26/06/2018 ad altra data, con la conseguenza che all'udienza successiva, tenutasi in data 11/01/2019, il difensore dell'imputato e l'imputato stesso non comparivano per mancata conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata con i motivi aggiunti depositati nella cancelleria della Corte di appello.

3. In data 07/06/2021, il difensore faceva pervenire in cancelleria una memoria difensiva con cui si richiama ai motivi di ricorso, in subordine eccependo l'intervenuta prescrizione del reato. Allegava alla predetta memoria copia del verbale dell'udienza del giorno 11/01/2019.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è inammissibile perché generico.

2. Quanto al primo motivo, dalla copia del verbale dell'udienza del giorno 11/01/2019, allegata alla memoria difensiva più sopra richiamata, risulta che veniva nominato, in quell'udienza, un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. il quale si riportava ai motivi di appello. Non essendo stato prodotto il verbale dell'udienza del 26/06/2018, non vi è, però, dimostrazione che il rinvio fosse avvenuto in assenza delle parti e senza previa comunicazione all'imputato e al difensore. Si deve quindi ritenere inammissibile la doglianza per ,mancanza di specifica allegazione della parte.

3. Del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso. Manca, in primo luogo, adeguata prova di corretta trasmissione dei motivi aggiunti; in secondo luogo, la Corte territoriale ha emesso una motivazione incompatibile con la possibilità di riconoscere l'assoluzione per la speciale tenuità del fatto, avendo ritenuto viceversa il «fatto di indubbia gravità, anche per le gravissime conseguenze riportate dallo stesso imputato e dal soggetto trasportato», valutazione evidentemente incompatibile con l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria liquidata come da dispositivo.

5. L'inammissibilità del ricorso, precludendo la formazione di un valido rapporto processuale, non consente di valutare l'eccepita prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il te Daniela Dawan Carla etti i. otAi 1A ....-- DEPOWATO