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Sentenza — n. 35920/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35920/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35920/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONITATIBUS MARTINO nato a ZEVIO il 08/10/1983 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIB. LIBERTA di VERONAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., notificato il 4/12/2020 a BONITATIBUS Martino, avente a oggetto la somma di euro 8.820,00 rinvenuta in occasione dell'arresto del predetto, due orologi ROLEX rinvenuti in una cassetta di sicurezza in occasione della perquisizione del 29/4/2020 e la quota allo stesso intestata nella società a r.l. "Il Croissant", misura finalizzata alla confisca di cui all'art. 85-bis d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309 del 1990, artt. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 240-bis cod. pen, art. 325 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In precedenza, il sequestro preventivo era stato emesso ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., in vista della successiva confisca delle somme quale profitto del reato contestato. Nel caso in quella sede esaminato, invece, era finalizzato alla c.d. "confisca per sproporzione" ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e dell'art. 240-bis cod. pen., sulla scorta, quindi, di un profilo di sequestrabilità della somma non dedotto in precedenza e, in quanto tale, non precluso al PM, sul quale non si è formato alcun giudicato cautelare, rilevato altresì come fosse stato correttamente posto in evidenza che erano emersi elementi di novità apportati dal PM nella propria istanza (accertamenti di natura patrimoniale disposti nei confronti del ricorrente).

Parole chiave

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occultamento di beni beni sequestrati reati contro il patrimonio confisca di valori patrimoniali indagine su reati finanziari patrimonio a destinazione vincolata

Disposizioni normative citate

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art. 85-bis d.P.R. 309/90
"Il Croissant", misura finalizzata alla confisca di cui all'art. 85-bis d.P.R. 309/90.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
in data 10/3/2020, con il quale a sua volta era stato disposto nei confronti di BONITATIBUS Martino il sequestro preventivo della somma di euro 8.820,00 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
artt. 85-bis d.P.R. 309/90
Adita dal BONITATIBUS con ricorso avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui agli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod.
art. 240-bis cod. pen
309/90 e dell'art. 240-bis cod.
art. 325 cod.proc.pen
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONITATIBUS MARTINO nato a ZEVIO il 08/10/1983 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIB. LIBERTA di VERONAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., notificato il 4/12/2020 a BONITATIBUS Martino, avente a oggetto la somma di euro 8.820,00 rinvenuta in occasione dell'arresto del predetto, due orologi ROLEX rinvenuti in una cassetta di sicurezza in occasione della perquisizione del 29/4/2020 e la quota allo stesso intestata nella società a r.l. "Il Croissant", misura finalizzata alla confisca di cui all'art. 85-bis d.P.R. 309/90.

La vicenda trae origine dall'arresto del BONITATIBUS in data 28/2/2020, in quanto sorpreso in flagrante detenzione, all'interno della sua abitazione, ove dimora con la madre e la sorella, di circa gr. 180 di hashish, di oltre un chilogrammo di marijuana e di circa gr. 12 di cocaina, in uno con un bilancino e materiale atto al confezionamento della droga. Ne è derivata l'iscrizione del medesimo al registro degli indagati nel procedimento n. 1988/2020 citato. Egli è stato poi sottoposto a ulteriori atti d'indagine e, in particolare, il 9/3/2020, a seguito di nuova perquisizione, gli inquirenti hanno rinvenuto la somma di euro 447.850,00 e il successivo 29/4/2020 l'ulteriore somma di euro 48.500,00.

Per tali episodi è stato iscritto altro procedimento (n. 2240/2020 RGNR) per cessione di stupefacenti e detenzione di arma clandestina (i due procedimenti sono stati poi riuniti e il PM ha già esercitato l'azione penale in data 3/12/2020). Quanto agli incidenti cautelari, il Tribunale ha precisato che, nell'ambito dei procedimenti riuniti, erano state adottate più misure reali aventi a oggetto gli stessi beni, sia pure a diversi fini cautelari, in relazione ai titoli di reato rispettivamente contestati in successive cadenze temporali (detenzione a fine di spaccio e cessione continuata di stupefacenti).

Il presente procedimento, pertanto, ha ad oggetto la somma di euro 8.820,00, i due ROLEX e la partecipazione societaria e riguarda il decreto reso dal GIP il 28/11/2020; in pari data il GIP ha reso altro decreto nel proc. n. 1988/2020 avente a oggetto il sequestro preventivo della stessa somma; mentre il 24/7/2020 il Tribunale del riesame ha confermato altro decreto di sequestro preventivo del 2/7/2020, avente a oggetto i due ROLEX.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche e vizio della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di ne bis in idem cautelare, sollevata a difesa. Rileva il deducente che la Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 4/10/2020, ha già annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP del Tribunale di Verona resa nell'ambito del proc. n. 1988/2020 RGNR, ordinando l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto; la misura è stata tuttavia reiterata, tra gli altri beni, anche sulla somma di euro 8.820,00, nonostante con memoria difensiva depositata in quel procedimento si fosse chiesta la declaratoria di inammissibilità della domanda cautelare.

Quanto ai due orologi, precisa la difesa come sia ancora pendente ricorso per cassazione, cosicché la statuizione non avrebbe assunto forza di giudicato cautelare. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per adottare la misura reale di che trattasi, contestando che ricorrano elementi di novità legittimanti la reiterazione del vincolo reale, per esser stati essi già conosciuti dal PM e dallo stesso GIP. Sul punto, osserva il deducente che il connotato della "novità" va parametrato al fatto storico, cioè alla dimensione squisitamente naturalistica e materiale della fattispecie concreta, senza alcun riguardo alla qualificazione giuridica che ne fornisce l'ordinamento.

Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla valutazione degli elementi posti a fondamento della misura, avuto riguardo alla produzione documentale difensiva, dalla quale emergerebbe la giustificazione del possesso dei cespiti sequestrati. È lo stesso Tribunale, peraltro, a riconoscere che il BONITATIBUS avrebbe sul conto corrente "adeguate disponibilità finanziarie", errando nel valutare le attività finanziarie del predetto senza tener conto del quadro complessivo riguardante il periodo dal 2014 al 2020 e della dimostrazione documentale della legittima provenienza di almeno parte di tali somme e della provenienza lecita dei due orologi e delle quote societarie.

Contesta, inoltre, l'argomento secondo cui i redditi, frutto di evasione fiscale, non possano essere considerati lecitamente acquisiti, rilevando che il ricorrente, alla data del sequestro (28/11/2020) poteva ancora regolarizzare la propria posizione fiscale, mediante il ravvedimento operoso per gli anni 2014-2019. Sotto altro profilo, rileva l'esistenza di una certa commistione tra il patrimonio del ricorrente e quello della madre, sig.ra MONTI, osservando conclusivamente e in termini di ragionevolezza temporale, che il sequestro è stato adottato in un momento eccessivamente distante dall'epoca di realizzazione del reato per il quale si procede.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre, intanto, premettere che la Sesta sezione penale di questa Corte, con sentenza del 14/10/2020, n. 30508, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 28/5/2020, con la quale il Tribunale di Verona aveva confermato il decreto del G.I.P. in data 10/3/2020, con il quale a sua volta era stato disposto nei confronti di BONITATIBUS Martino il sequestro preventivo della somma di euro 8.820,00 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, censurando, sotto il profilo della pertinenzialità, il fatto che l'ipotesi accusatoria provvisoriamente formulata fosse incentrata sulla detenzione illegale di droga, non essendo stata, in quel momento, concretamente prospettata un'attività di spaccio, di cui la somma potesse costituire provento; ha, poi, rilevato che, in quella sede, non era stata prospettata la sproporzione rilevante ai diversi fini di cui all'art. 85-bis d.

P.R. 309/90. La stessa sezione, con successiva sentenza del 20/10/2020, n. 30888, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero avverso il decreto con il quale il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 85-bis citato, con specifico riferimento alla somma di euro 477.850,00 rivenuta nella disponibilità del ricorrente, con riviviscenza della misura annullata. Sempre la Sesta Sezione ha, poi, con sentenza del 11 dicembre 2020, n. 1620/2021, dichiarato la inammissibilità dei ricorsi interposti nell'interesse del BONITATIBUS e della di lui madre, MONTI Anna, avverso l'ordinanza con la quale la stessa autorità giudiziaria aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 85-bis citato, avuto riguardo alla somma di cui euro 477.850,00 rinvenuta nella soffitta dell'abitazione e di quella di euro 48.500,00, rinvenuta in una cassetta di sicurezza intestata alla MONTI.

In quella sede, era stata formulata doglianza con la quale si era rilevata la presunta violazione del principio del ne bis in idem cautelare per essere state le somme già sottoposte a sequestro nell'ambito di altro procedimento avente a oggetto sostanzialmente gli stessi fatti di reato e per essere state le misure annullate (richiamato, in questa sede, il provvedimento del 20/10/20 che ha annullato quello con il quale era stato annullato il decreto di sequestro, con riviviscenza, dunque, della misura reale). Nel prosieguo, la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione, adita con ricorsi dei predetti MONTI-BONITATIBUS, proposti avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo dei due orologi ROLEX di cui al decreto GIP del 2/7/2020, con sentenza del 12/1/2021, n. 5648, ha poi dichiarato inammissibili gli stessi, quanto a quello della MONTI per difetto di idonea rappresentanza in giudizio e mancanza di interesse, non avendo mai la ricorrente rivendicato la proprietà degli orologi in questione; quanto al BONITATIBUS, ritenendo generiche e reiterative dei precedenti gravami le doglianze formulate nel suo interesse.

In particolare, quanto alla ricostruzione del patrimonio del ricorrente, quel giudice ha osservato che esso (costituito non solo dai due orologi, ma anche dalla ingente somma di danaro rinvenuta in suo possesso e sequestrata con autonomo provvedimento), era stato correttamente scrutinato dai giudici del merito, i quali avevano analizzato puntualmente le attività lavorative e economiche svolte negli anni dal ricorrente, ponendone in evidenza la tipologia e la entità delle entrate da esse derivanti. Era stato così espressamente rilevato che le stesse erano state in passato molto modeste e altalenanti, tanto da far anticipare la chiusura dell'esercizio commerciale nel 2017.

Dal 2019, l'indagato aveva intrapreso un'attività di locazione turistica senza redditi documentati. A fronte di tale quadro, la produzione difensiva volta a giustificare l'imponente patrimonio accumulato non era in grado di superare, né indebolire le argomentazioni svolte dal primo giudice, tenuto conto di quanto era emerso dalle indagini [i redditi derivanti dall'attività di locazione turistica erano tracciabili, in quanto effettuati dai clienti a mezzo di istituti di credito e finanziari; l'ammontare delle entrate ottenute (l'utile non aveva superato i 90.000/100.000 euro) erano soltanto sufficienti a far fronte alle consistenti uscite emerse (acquisti immobiliari per 65.000 euro e il resto impiegato in canoni di locazioni e pagamento di debiti), cfr. sentenza n. 5648/21 in motivazione].

L'indagato non aveva neppure indicato la provenienza della provvista impiegata per l'acquisto degli orologi da uomo che pertanto - stante il loro apprezzabile valore - dovevano ritenersi far parte del patrimonio accumulato illecitamente, del quale né il predetto, né la di lui madre avevano fornito giustificazione plausibile, laddove il reato-spia contestato rendeva irrilevante ogni il riferimento ai reati di evasione. Anche questa stessa sezione si è già occupata della vicenda cui inerisce il presente ricorso. Adita dal BONITATIBUS con ricorso avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui agli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. della somma di denaro di euro 8.820,00 (rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, nella propria abitazione, in occasione dell'arresto del 28.2.2020), in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 (la stessa cioè che, unitamente ai due orologi e alla partecipazione societaria, costituisce oggetto dell'ordinanza censurata in questa sede), la Quarta sezione, con sentenza del 10/3/2021, n. 24847, nuovamente introdotto dal ricorrente il tema del ne bis in ibidem cautelare, ha affermato come il Tribunale avesse risposto alla relativa eccezione in maniera coerente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, quello invocato non essendo ostativo alla reiterazione della misura su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata, oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati, ciò che, nella specie, era stato ben evidenziato, il provvedimento di convalida del sequestro disposto d'urgenza (e contestuale sequestro preventivo) essendo stato emesso per fronteggiare una nuova e diversa esigenza cautelare rispetto a quella posta alla base dei provvedimenti annullati senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

In precedenza, il sequestro preventivo era stato emesso ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., in vista della successiva confisca delle somme quale profitto del reato contestato. Nel caso in quella sede esaminato, invece, era finalizzato alla c.d. "confisca per sproporzione" ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e dell'art. 240-bis cod. pen., sulla scorta, quindi, di un profilo di sequestrabilità della somma non dedotto in precedenza e, in quanto tale, non precluso al PM, sul quale non si è formato alcun giudicato cautelare, rilevato altresì come fosse stato correttamente posto in evidenza che erano emersi elementi di novità apportati dal PM nella propria istanza (accertamenti di natura patrimoniale disposti nei confronti del ricorrente).

3. La lunga premessa serve a comprendere alcune delle ragioni della ritenuta inammissibilità, avendo la parte reiteratamente portato all'attenzione del giudice di legittimità censure debitamente scrutinate, come quella inerente alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem cautelare, sulla quale valgano i principi più volte richiamati nelle sentenze indicate, cui si fa espresso rinvio. Il presente provvedimento, peraltro, non riguarda solo la somma di denaro e i due orologi, ma anche la partecipazione nella società "Il Croissant" a r.l. (cfr., sulla reiterabilità della misura punto, sez. 3, n. 24963 del 18/2/2015, Aprovitola, Rv. 264095; n. 48395 del 13/6/2018, Arria Mario, Rv. 274703, in cui si è precisato che il principio del ne bis in idem, che si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio).

4. Il ricorso è peraltro inammissibile anche alla stregua dei principi che si vanno a illustrare. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett.

e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 6 _ czL725932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Le censure articolate da parte ricorrente, invece, non prospettano errores in iudicando o in procedendo (sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem cautelare richiamandosi quanto già sopra precisato), ma costituiscono una critica al ragionamento esplicativo dei giudici territoriali con riferimento al requisito della sproporzione tra la capacità patrimoniale del ricorrente e le somme e i beni di valore trovati in suo possesso.

Ove ravvisabili, dunque, le eventuali incongruenze potrebbero al più configurare vizi della motivazione, non deducibili in questa sede.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s