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Sentenza — n. 35919/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35919/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35919/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CERCHIARI PAOLO nato a GONZAGA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 17/04/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Antonietta PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CERCHIARI Paolo per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b), codice strada, per estinzione del reato per positivo superamento del programma di messa alla prova.

Regesto Legislator

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art. 75 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 35919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio ritiene, infatti, di dover ribadire l'orientamento, di recente ripreso, secondo cui, in tema di circolazione stradale, è inammissibile per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 221, c. 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. sez. 4, n. 6528 del 9/1/2018, P.G. in proc.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale corsa di controllo permesso di promuovere un procedimento penale grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 75 d.P.R. 309/1990
Sempre in materia di stupefacenti, ma in situazione analoga, è stato anche affermato che non è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CERCHIARI PAOLO nato a GONZAGA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 17/04/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Antonietta PICARDI, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CERCHIARI Paolo per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b), codice strada, per estinzione del reato per positivo superamento del programma di messa alla prova.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo inosservanza della legge penale, non avendo il giudice disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto di cui agli artt. 186 c. 2, lett.

b) codice strada e 168-ter c. 2, cod. pen.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Antonietta PICARDI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse a impugnare.

2. Il collegio ritiene, infatti, di dover ribadire l'orientamento, di recente ripreso, secondo cui, in tema di circolazione stradale, è inammissibile per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 221, c. 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. sez. 4, n. 6528 del 9/1/2018, P.G. in proc.

Parisi, Rv. 272207 che riprende anche sez. 4, n. 5061 del 13/1/2010, P.G. in proc. Testini, Rv. 246647). Infatti, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione) di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente (cfr. sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. il 2008, P.G. in proc. Leoni, Rv. 239026; sez. 6, n. 11632 del 22/1/2007, Pinna e altro, Rv. 236144, quest'ultima in materia di stupefacenti).

Sempre in materia di stupefacenti, ma in situazione analoga, è stato anche affermato che non è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, in quanto tale trasmissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio (cfr. sez. 6, n. 40672 del 30/10/2006, Sechi ed altro, Rv 235519).

3. Tale conclusione è giustificata dalla semplice considerazione che ogni mezzo di impugnazione è finalizzato a ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che l'impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. Tuttavia, quando la parte è in condizione di far venir meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere l'intervento del giudice nel grado superiore, viene meno l'interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea (cfr. Sez. unite, n. 4419 del 25/1/2005, Gioia ed altro, Rv. 229982; sez. 5, n. 26394 del 13/2013, Sansonne, Rv. 256315).

4. Il che è quanto si è verificato nella specie, non avendo il ricorrente censurato la mancata adozione di un provvedimento formale cui solo il giudice dell'impugnazione avrebbe potuto porre rimedio, ma l'omissione di un'attività meramente materiale (la trasmissione di atti al Prefetto) che la parte pubblica ricorrente può svolgere essa stessa oppure richiedere all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr., sul punto, sez. 4, n. 14536 del 24/3/2010, non mass.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 21 settembre 2021. Il consigliere est. Il presidente