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Sentenza — n. 35918/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DI GIRONIMO GIUSEPPE nato il 17/05/1969 avverso la sentenza del 15/06/2020 del GIP TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Lanciano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Gironinno Giuseppe Pasquale la pena di mesi sei di arresto e di euro mille di am- menda, sostituita con lavoro di pubblica utilità per 184 giorni, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), C.d.S..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella fattispecie, l'autovettura, essendo di proprietà del Di Gironimo, deve essere confiscata. In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la san- zione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiannento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta diret- tamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qua- lora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore infrazione privilegiata abbandono del procedimento per infrazione stradale reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tri- bunale di Lanciano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Gironinno Giuseppe Pasquale la pena di mesi sei di arresto e di euro mille di am- menda, sostituita con lavoro di pubblica utilità per 184 giorni, in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DI GIRONIMO GIUSEPPE nato il 17/05/1969 avverso la sentenza del 15/06/2020 del GIP TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Lanciano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Gironinno Giuseppe Pasquale la pena di mesi sei di arresto e di euro mille di am- menda, sostituita con lavoro di pubblica utilità per 184 giorni, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), C.d.S..

2. Il Di Gironimo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 186 C.d.S.. Si deduce che erroneamente il G.I.P. non ha disposto la confisca dell'autoveicolo prevista dall'art. 186, comma 7, C.d.S., essendo lo stesso di proprietà dell'imputato.

3. Il ricorso è fondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, deve rilevarsi che effettivamente risulta omessa la statuizione accessoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), quinto pe- riodo, C.d.S., dovendosi disporre obbligatoriamente la confisca del veicolo, se di pro- prietà dell'imputata, o il raddoppio della sospensione della patente di guida, in caso di proprietario del veicolo estraneo al reato (anche qualora - ipotesi che qui non ricorre - sia stata disposta la sospensione condizionale della pena) (Sez. 4, n. 3969 del 12/01/2021, Carusi, non massimata).

Nella fattispecie, l'autovettura, essendo di proprietà del Di Gironimo, deve essere confiscata. In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la san- zione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiannento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta diret- tamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qua- lora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605).

La statuizione da adottarsi, infatti, non implica una valutazione di tipo discrezio- nale (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.).

4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa confisca del veicolo, sanzione che va applicata nella presente sede. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposit ./‘.., Francesco MrpaCi