Sentenza — n. 35917/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LUPPI GIOVANNI nato a QUISTELLO il 22/05/1951 avverso la sentenza del 15/05/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Luppi Giovanni la pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi sei e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 590 bis cod. pen. e 189, commi 6 e 7, C.d.S.. La pena è stata così determinata: - pena base di mesi dodici di reclusione per il reato ex art. 189 C.d.S.; - aumentata per la continuazione col reato ex art. 590 bis cod. pen. a mesi quindici di reclusione; - ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi dieci di reclusione; - diminuita per il rito alla pena finale di mesi sei e giorni dieci di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 590 bis cod. pen; Sentenza — n. 35917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., rile- vando che la riduzione per il patteggiamento era stata stabilita in misura superiore ad un terzo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LUPPI GIOVANNI nato a QUISTELLO il 22/05/1951 avverso la sentenza del 15/05/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Luppi Giovanni la pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi sei e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 590 bis cod. pen. e 189, commi 6 e 7, C.d.S.. La pena è stata così determinata: - pena base di mesi dodici di reclusione per il reato ex art. 189 C.d.S.; - aumentata per la continuazione col reato ex art. 590 bis cod. pen. a mesi quindici di reclusione; - ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi dieci di reclusione; - diminuita per il rito alla pena finale di mesi sei e giorni dieci di reclusione.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., rile- vando che la riduzione per il patteggiamento era stata stabilita in misura superiore ad un terzo.
3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per Cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all'applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric, Rv. 263431). Questa Corte ha precisato altresì che, per qualificare illegale la pena, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Ciò posto, nella fattispecie, come dedotto dalla Procura ricorrente, il Tribunale ha 4 effettuato la riduzione per il rito ex art. 444 cod. proc. pen. in misura superiore ad un terzo, per cui ha calcolato la pena finale in misura erronea.
4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conse- guente trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il prosieguo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tri- bunale di Mantova per il prosieguo. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il PresiI; ente Aldo Es sito Francesco