Sentenza — n. 35916/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ABOULMAALI SAID nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del a3/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO; la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ABOULMAALI Said responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2C.d.S. e, operata la riduzione per il rito abbreviato, lo ha condannato a una pena convertita nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, ordinando la sospensione della patente di guida per un anno.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, è vero che questa Corte di legittimità ha già affermato - in tema di guida in stato di ebbrezza - che deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, c. 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 18121 del 18/3/2015, Rv. 263440), stante la superfluità di un nuovo giudizio, la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ABOULMAALI SAID nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del a3/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO; la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ABOULMAALI Said responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2C.d.S. e, operata la riduzione per il rito abbreviato, lo ha condannato a una pena convertita nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, ordinando la sospensione della patente di guida per un anno.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo inosservanza di norme processuali previste a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, non risultando che il giudice abbia verificato la titolarità del mezzo ai fini della confisca, per il caso in cui esso appartenga all'agente e ha comunque disposto la sospensione per un periodo inferiore al minimo legale, stante il raddoppio previsto dall'art. 186 c.2, lett. c, CdS, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La inammissibilità del ricorso è collegata alla sua non autosufficienza derivante a sua volta dalla aspecificità del motivo dedotto, non avendo il ricorrente allegato, previa opportuna verifica, se l'autoveicolo di che trattasi fosse di proprietà dell'imputato, accertamento in fatto indispensabile per la scelta della sanzione accessoria.
3. Sul punto, è vero che questa Corte di legittimità ha già affermato - in tema di guida in stato di ebbrezza - che deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, c. 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 18121 del 18/3/2015, Rv. 263440), stante la superfluità di un nuovo giudizio, la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum.
L'adozione della sanzione omessa da parte della Corte di cassazione, infatti, è del tutto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18121 del 2015, cit.; conf., ex multis, sez. 4 n. 18442 del 05/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Scarchini, RV. 258624; n. 1786 del 17/01/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 269605; n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, RV. 273826).
4. Tuttavia, nella specie, dalla sentenza non risulta che il mezzo appartenga all'imputato, né ciò emerge dal capo d'imputazione. E, soprattutto, il ricorrente non ha specificato da quali atti debba evincersi tale dato fattuale, ciò che, invero, dal ricorso sembra essere frutto di una congettura che il ricorrente avrebbe dovuto previamente verificare e non rimettere alla verifica del giudice di legittimità (cfr., sul punto, sez. 4, n. 15496 del 4/2/2016, n.m.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 21 settembre 2021. Il consigliere est. Il presidente Gabriella Cappello FrancescO ri