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Sentenza — n. 35915/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35915/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35915/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSINARI CHIARA nato a PIACENZA il 20/12/1976 avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di PIACENZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi GIORDANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per nuovo esame sul punto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26/9/2018, il Tribunale di Piacenza ha applicato all'imputata CASSINARI Chiara una pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen., con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35915/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato; tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sanzione per violazione stradale infrazione qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale esame d'idoneità alla guida risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSINARI CHIARA nato a PIACENZA il 20/12/1976 avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di PIACENZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi GIORDANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per nuovo esame sul punto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26/9/2018, il Tribunale di Piacenza ha applicato all'imputata CASSINARI Chiara una pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen., con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la CASSINARI, con proprio difensore, formulando tre distinte censure. In via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento per proporre incidente di incostituzionalità dell'art. 222, c. 2, CdS, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per non avere il legislatore previsto alcuna discrezionalità del giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, riguardo a condotte connotate da differente grado di offensività. Ha, poi, formulato altri due motivi, con il primo dei quali ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, contestando la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa; con il secondo, la incongruenza del capo d'imputazione e la conseguente illegalità della pena, oltre a un ragionevole dubbio sulla espressione della volontà dell'imputata.

3. Con memoria scritta, la difesa ha depositato motivi aggiunti, segnalando il sopravvenuto intervento del giudice delle leggi sull'art. 222 CdS e sviluppando le proprie difese in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla gravità della condotta.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi GIORDANO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per nuovo esame sul punto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena, limitatamente però alla statuizione che concerne la sanzione amministrativa accessoria. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha infatti limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la censura riguardante la sanzione amministrativa accessoria riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, c. 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091).Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr.

Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani Symon, Rv. 279349).

2. Il primo motivo è fondato. L'articolo 222 del Codice della Strada, al comma 2, quarto periodo, prevede, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 23/3/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie) che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia, nelle more, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, con la quale ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, c. 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, cod. strada.

In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato; tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

3. Nella specie, la sentenza è stata resa prima dell'intervento del giudice delle leggi e il giudice ha conseguentemente ritenuto obbligatoria la sanzione disposta, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata limitatamente alla scelta della sanzione amministrativa accessoria perché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere la sanzione accessoria da applicare nella specie.

5. Nel resto l'impugnazione è inammissibile, alla stregua dei principi sopra richiamati sulla ricorribilità delle sentenze di applicazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Piacenza in diversa composizione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Deciso il 21 settembre 2021. Il Consigl