Sentenza — n. 35914/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: PALCICH JANA nato a TRIESTE il 10/01/1972 avverso la sentenza del 08/04/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 590 bis cod. pen; Sentenza — n. 35914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Palcich lana la pena di mesi cinque di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.; inoltre ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: PALCICH JANA nato a TRIESTE il 10/01/1972 avverso la sentenza del 08/04/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Palcich lana la pena di mesi cinque di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.; inoltre ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Trieste ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con ri- ferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S.. Si deduce la nullità della statuizione in tema di sospensione della patente di guida per assoluta carenza di motivazione. Si rileva altresì che, alla luce della gravità del fatto, delle violazioni al Codice della Strada commesse dall'imputata e della pluralità degli eventi lesivi cagionati, sarebbe stato necessario la necessità di disporre la re- voca della patente.
3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in linea generale, in base al costante orientamento di questa Corte, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della deci- sione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100;
Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione cri- tica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Successivamente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inam- missibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche lad- dove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).Per quanto attiene alla materia in esame, questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravis- sime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., essendo sufficiente anche il richiamo alle "circo- stanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).
4. Ciò posto sui principi operanti in materia, occorre evidenziare che il Tribunale non ha soddisfatto l'onere motivazionale richiesto nella fattispecie. Nella sentenza impugnata non è rinvenibile nessun apparato argomentativo, nean- che con la forma generica dell'indicazione delle "circostanze del fatto" e/o della "gra- vità della condotta", per cui è impossibile individuare le ragioni della scelta della du- rata della sospensione della sanzione amministrativa della patente di guida.
5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Trieste limitatamente alla rìdeterminazione della sanzione amministrativa della pa- tente di guida. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tri- bunale di Trieste per nuovo esame. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pr