Ordinanza — n. 35913/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIO PAOLO nato a COSENZA il 06/04/1979 GRANDE FRANCA nato a SCIGLIANO il 22/11/1955 BOSCO NICOLA GIUSEPPE nato a IONADI il 18/05/1941 avverso l'ordinanza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto G. CASELLA, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. OSSERVA 1. Con ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/3/2018, il Presidente della Terza sezione civile della Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'opposizione (così qualificato dal giudice a quo il mezzo di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 2-octies c. 7, I. n. 575/1965) presentata nell'interesse di Nicola Giuseppe BOSCO e degli eredi di Ernesto Enzo FLORIO, avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 16/7/2012 di liquidazione delle competenze dei custodi e amministratori giudiziari, reso nel procedimento di prevenzione contro TASSONE Giovanni Battista.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 170 d.P.R. n. 115/2002; Ordinanza — n. 35913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, va rilevata l'identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di tali, distinte ipotesi, cosicché - in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore - la individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42 c. 7 d. Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura decisoria del provvedimento, avente a oggetto una controversia civile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIO PAOLO nato a COSENZA il 06/04/1979 GRANDE FRANCA nato a SCIGLIANO il 22/11/1955 BOSCO NICOLA GIUSEPPE nato a IONADI il 18/05/1941 avverso l'ordinanza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto G. CASELLA, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. OSSERVA 1. Con ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/3/2018, il Presidente della Terza sezione civile della Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'opposizione (così qualificato dal giudice a quo il mezzo di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 2-octies c. 7, I. n. 575/1965) presentata nell'interesse di Nicola Giuseppe BOSCO e degli eredi di Ernesto Enzo FLORIO, avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 16/7/2012 di liquidazione delle competenze dei custodi e amministratori giudiziari, reso nel procedimento di prevenzione contro TASSONE Giovanni Battista.
2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorsi, con medesimo difensore e unico atto, gli eredi di Ernesto Enzo FLORIO e Nicola Giuseppe BOSCO, formulando sette motivi, con i quali la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione (prospettando, in sostanza, la mancata indicazione degli elementi giustificativi del convincimento del giudice e l'errata valutazione dei parametri relativi al calcolo delle competenze dell'amministratore giudiziario, con riferimento alle norme di cui agli artt. 8 d. Igs. n. 14/2010 e 3, c. 1, d.P.R. n. 177/2015, tenuto conto della natura dei beni amministrati e della durata e natura dell'incarico, nonché l'errata determinazione del rimborso forfetario delle spese generali). Le argomentazioni difensive sono state poi sviluppate dalla difesa con apposita, successiva memoria.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto G. CASELLA, ha concluso per l'annullamento.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17/9/2020, la Prima sezione penale di questa Corte ha disposto trasmettersi il ricorso a questa sezione, ritenuta tabellarmente competente per la materia delle spese di giustizia e della liquidazione dei compensi;
5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, comparto civile e penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (cfr. sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, proprio alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.
Igs. n. 159/2011; sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, sez. 2 civile, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; sez. 6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01). Tali principi costituiscono il precipitato di un consolidato orientamento [cfr. Sez. unite civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui, per l'appunto, si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione].
6. Tuttavia, va rilevato che l'art. 42 del d. Igs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal tribunale sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 14/010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari) e, avverso tali provvedimenti, l'interessato può proporre ricorso alla corte d'appello (che sarà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7);
7. Ciò premesso va, però, rilevato che l'art. 42 citato non contempla il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide l'impugnazione di cui al comma 7 richiamato, essendo tale mezzo di gravame espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art. 10 stesso d. Igs n. 159/2011. Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 cit., ha certamente natura dispositiva, incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria) e, dunque, ha carattere decisorio, cosicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost., secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del pYocedimento speciale delineato a norma dello stesso articolo 42, norma che, in combinato disposto con l'art. 10 stesso decreto, individua nella corte d'appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7 (cfr., sul punto, sez. 2 civile, n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n. 575 del 1965, in cui la Corte ha ritenuto, per l'appunto, ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 111, c. 7, Cost.).
Sul punto, va rilevata l'identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di tali, distinte ipotesi, cosicché - in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore - la individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42 c. 7 d. Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura decisoria del provvedimento, avente a oggetto una controversia civile.
8. Pertanto, si ritiene opportuno rimettere la decisione al Primo Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in ordine alla trasmissione del procedimento all'esito di udienza, sez. 4, ordinanza n. 44810 del 22/10/2013, Ricci).
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili. Deciso