Sentenza — n. 35912/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNOLO IVAN nato a CROTONE il 07/12/1987 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Tiziano SAPORITO del foro di CROTONE e Gregorio VISCOMI del foro di CATANZARO in difesa di MANNOLO Ivan, i quali, illustrando i motivi del ricorso, hanno insistito per raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di MANNOLO Ivan, la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per più reati fine in materia di droga e armi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 35912/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNOLO IVAN nato a CROTONE il 07/12/1987 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Tiziano SAPORITO del foro di CROTONE e Gregorio VISCOMI del foro di CATANZARO in difesa di MANNOLO Ivan, i quali, illustrando i motivi del ricorso, hanno insistito per raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di MANNOLO Ivan, la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per più reati fine in materia di droga e armi.
2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato sette motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, quanto alla decisione sulla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi posti a base della richiesta cautelare, contestando la ritenuta esistenza di essa. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla sussistenza del reato associativo e alla valutazione degli elementi indiziari, assumendo che la stabilità dei rapporti tra i vari protagonisti della vicenda troverebbe giustificazione nei legami familiari e che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero sul punto assai generiche, sussistendo anche propalazioni di segno contrario.
Si contesta, in particolare, il valore assegnato in chiave accusatoria al dialogo del 28/5/2019. Con il terzo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'organismo associativo in contestazione, osservandosi che al MANNOLO è stato contestato un unico reato fine in materia di stupefacenti e che quella condotta (capo 79) si porrebbe in maniera del tutto autonoma rispetto agli altri fatti contestati. Con il quarto, la difesa ha dedotto analoghi vizi con riferimento, per l'appunto, alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, contestando la lettura data agli elementi probatori acquisiti e assumendo che le conclusioni sarebbero frutto di una verifica congetturale, non potendosi escludere che i soggetti controllati avessero acquistato lo stupefacente da terzi e in altro luogo.
Con il quinto, viene dedotta violazione di legge quanto ai restanti reati satellite, rilevandosi la carenza assoluta di motivazione in punto sussistenza della gravità indiziaria. Con il sesto, si deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta aggravante della disponibilità delle armi, avuto riguardo alla documentazione allegata, dalla quale dovrebbe evincersi che, sino alla revoca del licenza per il porto di fucile da caccia avvenuta nel 2016, il MANNOLO deteneva regolarmente armi dello stesso tipo di quelle rinvenute e sequestrate, il che dimostrerebbe che la loro successiva, illegale detenzione era finalizzata a praticare la caccia, la cui passione lo aveva portato in precedenza a partecipare anche a competizioni regionali e nazionali.
Infine, con un settimo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura più afflittiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario alla stregua degli esiti dell'attività di intercettazione ambientale e telefonica (che aveva preso le mosse da un incontro del 23/8/2018 presso un bar del capoluogo calabro) e dei riscontri costituiti da plurimi sequestri di droga e dagli arresti di alcuni indagati, nonché dalle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia.
Ha disatteso la preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, rilevando che la stessa, pur operando richiami alla richiesta cautelare, conteneva una autonoma e dettagliata valutazione degli elementi ivi esposti, testimoniata anche dal cambio del carattere utilizzato per la parte prettamente valutativa, senza mancare di osservare come, in ogni caso, la formulata eccezione fosse del tutto generica, per non avere la difesa espressamente indicato gli aspetti della dedotta omissione che avrebbero inciso sulla valutazione di segno contrario degli elementi allegati.
Quanto al quadro indiziario, poi, ha richiamato gli elementi probatori disponibili, traendone conferma della gravità sia in ordine alla esistenza dell'associazione contestata, che avuto riguardo al ruolo del MANNOLO. In merito al primo aspetto, ha ritenuto che da tali elementi fossero emersi la natura del sodalizio, a base familiare, i suoi legami con altre realtà associative operanti in aree diverse della stessa regione e il ruolo svolto dai singoli sodali, disvelando tali elementi un sistema operativo e organizzativo rilevante, con stabile distribuzione della droga e sistematicità del modus operandi (anche grazie ai servizi di osservazione effettuati per il tramite di sistemi di videosorveglianza) e la disponibilità di risorse economiche ingenti.
Per confortare detta conclusione ha fatto rinvio a numerosi dialoghi il cui contenuto ha spiegato in termini coerenti anche con gli stralci riportati e i riscontri acquisiti e parimenti indicati, evidenziando il volume d'affari del gruppo, la diversificazione del tipo di droga trattata e la manifestata volontà di proseguire nell'illecito traffico anche dopo le prime incursioni degli inquirenti che avevano costretto i sodali a adottare una maggiore prudenza e a trovare altri, sicuri nascondigli, ma non a rinunciare a perseguire l'illecito programma criminoso.
Quanto al ruolo associativo del MANNOLO, il Tribunale ne ha valorizzato la diretta collaborazione con i fratelli in posizione apicale e il suo impegno specifico nella rendicontazione degli approvvigionamenti di droga e degli introiti dell'illecito traffico, ma anche nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella custodia di armi per il sodalizio. Di contro, quel giudice ha motivatamente svalorizzato la versione difensiva che vorrebbe i fratelli impegnati autonomamente in attività di spaccio, osservando che il coinvolgimento dei sodali in diversi reati fine e l'impegno del singolo nel medesimo settore non ne esclude comunque la stabile adesione al sodalizio, alla stregua degli univoci elementi prima sommariamente richiamati.
Quanto ai reati fine, poi, il Tribunale ha richiamato le singole captazioni telefoniche e i servizi di 0.P.C., in uno con il ritrovamento della droga occultata e delle armi e munizioni nascoste, le modalità criptiche con cui il fornitore si accordava con il futuro acquirente per l'incontro preliminare all'acquisto dello stupefacente e lo stesso arresto in flagranza di alcuni acquirenti. Alla luce delle specifiche censure difensive, ha osservato - quanto al capo 91) - che il verbale di sequestro delle armi non era stato redatto perché le indagini erano ancora e in corso e che le stesse erano state comunque refertate, la responsabilità del ricorrente emergendo chiaramente dalle videoriprese operate.
Ha, poi, disatteso la tesi difensiva secondo cui la detenzione delle armi non sarebbe stata riconducibile al sodalizio, bensì alla personale passione venatoria dell'indagato, richiamando le risultanze indiziarie dalle quali era emerso che le armi erano custodite interrate in terreni incolti, attività peraltro oggetto di videoripresa; che le stesse erano clandestine, alcune con matricola abrasa, altre oggetto di furto, che vi erano anche munizioni e coltelli (capi da 84 a 97, esclusi i capi da 88 a 95 e il capo 98, per i quali non è stata applicata misura, cfr. pag. 16 dell'ordinanza cesurata).
Allo stesso modo, rispondendo alle specifiche censure mosse dalla difesa anche per il capo 79), il Tribunale ha precisato che i gravi indizi erano stati tratti dalla serialità delle operazioni di spaccio e dalla ripetizione del medesimo modus operandi, procedendo alla ricostruzione dei movimenti dei protagonisti dell'episodio contestato grazie al pedinamento degli acquirenti, trovati in possesso della droga sequestrata, e alla verifica dei contatti telefonici tra i predetti e il MANNOLO. Infine, quanto al quadro cautelare, lo stesso è stato ritenuto sulla scorta del riscontrato pericolo di reiterazione criminosa, direttamente ricollegato alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, avuto riguardo alla natura del reato associativo, tale da far scattare la operatività della doppia presunzione relativa di esistenza delle stesse e di idoneità della sola misura infra muraria.
Tuttavia, il Tribunale è andato oltre la presunzione relativa e la rilevata insussistenza di elementi atti a superarla, argomentando sia in ordine alla esistenza delle esigenze che alla inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe da parte dell'indagato. Quanto al primo elemento, ha motivatamente valorizzato i connotati dell'associazione, come sopra già richiamati, tra cui la stabile base economica e la ramificazione territoriale, nonché la circostanza che l'attività illecita era stata portata avanti a onta dei primi arresti di sodali e dei primi sequestri di stupefacente e di armi, il canale di cessione della droga essendosi protratto fino al 2020, il che confermava anche l'attualità del pericolo.
Inoltre, ha valorizzato la propensione al crimine del MANNOLO, testimoniata dalla non occasionalità del fatto e dal suo inserimento in ambiti criminali, nei quali si muove con dimestichezza, sia sul fronte dell'approvvigionamento della droga, che su quello della sua commercializzazione.
3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. Parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla opponendovi una difforme lettura dei dati probatori, in questa sede tuttavia non consentita a fronte di una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, basata su elementi di prova specificamente indicati e sottoposti ad accurato vaglio (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.1. Ciò vale innanzitutto per la decisione avente a oggetto l'eccezione di nullità, rispetto alla quale pare in questa sede sufficiente un rinvio al diritto vivente i cui principi sono stati pienamente rispettati dal Tribunale nell'ordinanza censurata (cfr. sez. 5 n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl e altri, Rv. 271925; sez. 3 n. 33753 del 15/07/2010, Pmt in proc. Lted Lulzim, Rv. 249148; cfr. sez. 6 n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451, sull'apparenza della motivazione; cfr. sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, P.M. in proc.
Vizzì, Rv. 273658; cfr. sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658, quanto all'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015; cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Santoro e altri, Rv. 272939), al contempo precisandosi che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito Ciro, Rv. 274760). 3.2.
Quanto all'apprezzamento degli elementi indiziari, inoltre, sia con riferimento alla sussistenza del sodalizio, che avuto riguardo al ruolo di sodale dell'indagato, deve intanto tenersi conto della tipologia del materiale probatorio che sta alla base della ordinanza impugnata, rispetto al quale la difesa ha del tutto ignorato l'insegnamento secondo cui, proprio in ipotesi di compendio probatorio rappresentato da intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr.
Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tale interpretazione e valutazione costituisce per l'appunto questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Nella specie, peraltro, il Tribunale ha dato conto del significato dei riferimenti incriminanti, indicando anche i rilevanti riscontri acquisiti e rispetto a essi la difesa non ha svolto una critica effettiva al percorso motivazionale seguito, ma ha espresso un inammissibile dissenso circa la valutazione operata.
Ciò vale anche per i reati satellite, rispetto ai quali la tesi difensiva circa la non ricollegabilità delle armi sequestrate all'indagato al gruppo è stata espressamente affrontata dal Tribunale alla stregua di considerazioni del tutto pertinenti, rispetto alle quali, ancora una volta, la difesa ha reiterato la tesi della passione venatoria del ricorrente, del tutto incoerente rispetto alle modalità di custodia e alla natura delle armi rinvenute, così come espressamente puntualizzate nel documento impugnato.
4. Infine, la motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, nei termini sopra riassunti, non può dirsi seriamente aggredita dalle censure difensive in ordine alle ritenute esigenze cautelari e al giudizio di idoneità e adeguatezza della misura applicata. Essa, infatti, è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).
Nel caso all'esame, il giudice ha fornito una motivazione rafforzata, avendo operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato, mettendone in risalto la pervicace dedizione al narcotraffico e l'attitudine dimostrata a non arretrare neppure di fronte a provvedimenti restrittivi e di sequestro. Inoltre, ha dato rilievo alle caratteristiche proprie del sodalizio e alla attualità della condotta criminosa. Trattasi di motivazione in sé sufficiente anche a prescindere dalla valutazione della personalità dell'indagato, anch'essa sicuramente rilevante ai fini di interesse.
La circostanza che la condotta sia stata posta in essere anche in ambito domiciliare e l'inserimento del MANNOLO nel contesto criminoso dedito al narcotraffico, infine, rappresentano idonea giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità della sola autocustodia a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancell