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Sentenza — n. 35911/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mirko Scarpino, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 63 e 91), art. 23 della I. n. 110 dei 1975 (capi 81, 84 e 92), art. 648 cod.pen. (capi 82, 85, 87, 94), artt. 2, 4 e 7 della I. n. 895 del 1967 (capi 86 e 93). Il ricorrente ha dedotto:

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen; Sentenza — n. 35911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prima censura, con cui si è denunciato il difetto di un'autonoma valutazione della gravità indiziaria e, comunque, l'assenza della gravità indiziaria, è infondata. In primo luogo deve rilevarsi che il difetto di un'autonoma valutazione non è stato denunciato in sede di riesame, sicché tale doglianza si traduce in un motivo nuovo ed inammissibile nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., che è esprime una regola generale applicabile anche in sede cautelare (così già Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014 cc. - dep. 13/10/2014, Rv. 261243 - 01).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti atti istruttori penali precedenti penali rilevanti minaccia contro le autorità cooperazione giudiziaria in materia penale controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
110 dei 1975 (capi 81, 84 e 92), art. 648 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARPINO MIRKO nato a CATANZARO il 13/01/1988 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PITARI PIETRO del foro di CATANZARO in difesa di SCARPINO MIRKO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Mirko Scarpino, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 63 e 91), art. 23 della I. n. 110 dei 1975 (capi 81, 84 e 92), art. 648 cod.pen. (capi 82, 85, 87, 94), artt. 2, 4 e 7 della I. n. 895 del 1967 (capi 86 e 93). Il ricorrente ha dedotto:

1) l'assenza di un'autonoma valutazione con riferimento alla gravità indiziaria e la violazione di legge per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati, atteso che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare le doglianze difensive nella loro essenza, limitandosi ad una disamina del tutto superficiale (in particolare il giudice dell'impugnazione non ha verificato l'esistenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori Mannolo e Iaquinta, comunque, insufficienti a dimostrare la partecipazione all'associazione, e non ha tenuto conto dell'assenza di conversazioni telefoniche sintomatiche dell'affiliazione e del brevissimo lasso temporale - rispetto all'asserita durata del sodalizio - in cui sono collocati gli episodi relativi alle armi e, cioè, del complessivo quadro indiziario del tutto inidoneo, anche ai fini cautelari, a superare il ragionevole dubbio);

2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed all'adeguamento della misura al caso concreto, essendo stato sottinteso il pericolo di reiterazione del reato, senza alcuna indagine sulla sua attualità e concretezza, nonostante l'assenza di gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione.

2. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La prima censura, con cui si è denunciato il difetto di un'autonoma valutazione della gravità indiziaria e, comunque, l'assenza della gravità indiziaria, è infondata. In primo luogo deve rilevarsi che il difetto di un'autonoma valutazione non è stato denunciato in sede di riesame, sicché tale doglianza si traduce in un motivo nuovo ed inammissibile nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., che è esprime una regola generale applicabile anche in sede cautelare (così già Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014 cc. - dep. 13/10/2014, Rv. 261243 - 01).

A ciò si aggiunga che dal provvedimento impugnato si evince una valutazione del tutto autonoma, anche in considerazione della tecnica redazionale, relativamente alla gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati - gravità indiziarla desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno indicato Mirko Scarpino come soggetto coinvolto nel traffico di stupefacente organizzato, diretto e gestito dai Mannolo, oltre che dal monitoraggio e dalla registrazione con telecamera dell'occultamento, da parte del ricorrente, insieme a Ivan Mannolo, di kg 1,224 di marjuana in un bidone in un canneto (episodio idoneo a integrare un idoneo riscontro estrinseco individualizzante in considerazione dell'affiliazione di Mannolo Ivan e della tipologia della sostanza, identica a quella trattata dall'associazione), e dall'attività di osservazione della polizia giudiziaria, da cui risultano gli episodi di detenzione e ricettazioni delle armi.

Per mera completezza, va sottolineato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, è sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (tra le altre, Sez. 2, n. 12851 del 7/12/2017 cc. - dep. 20/03/2018, Rv. 272687 — 01). Né vi è alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, a conversazione captate, la cui contestazione risulta, pertanto, non pertinente, mentre l'asserita brevità del lasso temporale in cui sono collocati gli episodi relativi alle armi rispetto alla vita dell'associazione non è un elemento idoneo a scalfire il complessivo quadro indiziario evidenziato.

3. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto le esigenze cautelari, il ricorso non si confronta affatto con la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. In proposito deve ribadirsi che, in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone, con riferimento ad una serie di reati, tra cui quello associativo, una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020 cc. - dep. 21/12/2020, Rv. 280471 — 01).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso, 14 settembre 2021 Il Consiglie