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Sentenza — n. 35910/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35910/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35910/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione ed all'esito dell'annullamento con rinvio del precedente provvedimento, per carenza di motivazione, da parte della Suprema Corte (Sez. 3 n. 36325 del 2019), ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione nei confronti di Carlo Oscar Mazzella, emessa dal P.M. presso il Tribunale di Napoli n. 88 del 2013 r.e.s.a.

Regesto Legislator

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art. 177 cod.proc.pen, art. 179 cod.proc.pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 167 cod.pen, art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 35910/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale verifica è possibile, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (cfr.

Parole chiave

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ordine di demolizione autorizzazione all’esecuzione revoca dell'atto amministrativo revoca della sospensione condizionale revoca dell'esecutore testamentario impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 177 cod.proc.pen
La prima censura, con cui si è dedotta la nullità dell'ingiunzione in considerazione della mancata indicazione degli estremi del provvedimento da eseguire, è manifestamente infondata, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 177 cod.proc.pen.
art. 179 cod.proc.pen
269028 - 01, secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod.
art. 184 cod. proc. pen
art. 167 cod.pen
art. 165 cod. pen
380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZELLA OSCAR CARLO nato a CASORIA il 01/11/1961 avverso l'ordinanza del 06/06/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione ed all'esito dell'annullamento con rinvio del precedente provvedimento, per carenza di motivazione, da parte della Suprema Corte (Sez. 3 n. 36325 del 2019), ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione nei confronti di Carlo Oscar Mazzella, emessa dal P.M. presso il Tribunale di Napoli n. 88 del 2013 r.e.s.a.

2. Carlo Oscar Mazzella, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento in esame, deducendo:

1) la nullità o inesistenza dell'ingiunzione, non essendo nella stessa riportati gli estremi della sentenza da eseguire ed essendo la motivazione in ordine a tale censura del tutto apodittica;

2) l'incompetenza del Tribunale di Napoli in ossequio al principio tempus regit actum, essendo stata emessa la sentenza da eseguire dalla Sezione distaccata di Casoria, confluita, alla data dell'ingiunzione del 21 gennaio 2014, nella circoscrizione dei Tribunale di Napoli Nord;

3) la nullità/inesistenza della notificazione dell'ingiunzione, avvenuta presso il domicilio eletto dall'imputato nel giudizio di merito e non presso la sua residenza;

4) l'estinzione del reato e conseguentemente della sanzione accessoria delle demolizione, di natura penale e non amministrativa alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, attesa la sospensione condizionale e l'assenza di ulteriori condanne nei cinque anni successivi dal passaggio in giudicato della sentenza;

5) l'omessa verifica della possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, concernente una sopra-elevazione, senza pregiudizio per la statica dell'edificio, in violazione degli artt. 31, 34, 33 del d.P.R. n. 380 del 2001.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del terzo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Invero, molte delle censure sono meramente ripetitive di quelle già formulate dinanzi al giudice dell'esecuzione e già rigettate con adeguata motivazione, per cui risultano inammissibili alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure già dedotte, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura al provvedimento impugnato meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

2. La prima censura, con cui si è dedotta la nullità dell'ingiunzione in considerazione della mancata indicazione degli estremi del provvedimento da eseguire, è manifestamente infondata, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 177 cod.proc.pen. di tassatività delle nullità degli atti del procedimento penale. A ciò si aggiunga che, come già puntualmente osservato nel provvedimento impugnato e come si desume dalle stesse allegazioni difensive, il provvedimento da eseguire è stato individuato con precisione dalla parte pubblica e che all'ordine di demolizione sono stati allegati sia la sentenza di primo grado sia quella di appello (nel provvedimento impugnato si precisa: "dalla lettura dell'ordine di demolizione si comprende agevolmente che l'imputato è Mazzarella Carlo Oscar e che questi era stato condannato con sentenza, divenuta irrevocabile in data 10.12.2010, del Tribunale di Napoli, che ordinava anche la demolizione delle opere abusivamente realizzate"; nel ricorso si legge che l'ordine di demolizione fa riferimento alla sentenza del Tribunale/Pretura di Napoli Sez. distaccata del 28.04.2009 e che tale riferimento è integrato dalle allegazioni svolte dal P.M.).

3. La seconda doglianza, con cui si è eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, essendo competente quello di Napoli Nord alla data dell'ingiunzione di demolizione, risalente al 21 gennaio 2014, è infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 9, commi 2-bis e 2- quinquies, del d.lgs. n. 155 del 2012, la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale, e l'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale.

Il comma 2-bis del citato art. 9 precisa che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Ne deriva, pertanto, che la successiva istituzione del Tribunale di Napoli Nord non ha inciso sulla competenza del Tribunale di Napoli presso cui era pendente il procedimento penale in esame - procedimento penale di cui l'esecuzione costituisce una fase - alla data individuata dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 155 del 2012 (settembre 2013), coerentemente, peraltro, con la regola generale di cui all'art. 665, primo comma, cod.proc.pen., correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

4. Il terzo motivo, avente ad oggetto la inesistenza o nullità della notificazione dell'ingiunzione di demolizione, avvenuta presso il domicilio eletto nel giudizio di merito (Napoli, Via Botteghelle rL 633, presso Troise Gennaro), è infondato, anche se in base a argomentazioni diverse da quelle contenute nel provvedimento impugnato, che ha ritenuto la notifica dell'ordine di demolizione, effettuata al domicilio eletto da Mazzella presso il domicilio eletto nel giudizio di merito (in luogo diverso da quello di residenza), solo irregolare. Invero, la dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione; tuttavia, dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento (Sez. 3, n. 3107 del 23/11/1998 cc. - dep. 18/01/1999, Rv. 212856 - 01).

Da tale premessa deriva che, in tema di procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all'interessato effettuata presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 22778 dell'11/04/2018 cc. - dep. 22/05/2018, Rv. 273154 - 01 proprio con riferimento alla notifica di una ingiunzione a demolire) Pertanto, come prospettato dal ricorrente, la notifica dell'ingiunzione di demolizione, avvenuta presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, è nulla e non solo irregolare.

Tuttavia, si tratta di una ipotesi di nullità e non, come prospettato dalla difesa, di inesistenza della notifica. In proposito occorre sottolineare che la inesistenza sussiste solo laddove l'atto posto in essere presenti una differenza rispetto al modello legale così macroscopica da non potervi essere ricondotto. Più precisamente l'inesistenza è una patologia estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice, la cui individuazione è frutto di operazione interpretativa. Secondo la oramai consolidata elaborazione giurisprudenziale, tale patologia, che è in grado di superare il principio di tassatività e di scavalcare la stessa barriera del giudicato (ex multis Sez. 6, n. 3683 del 04/01/2000, P.g. in proc.

Rizzo G e altro, Rv. 215844), è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto dei suoi elementi strutturali, si pone totalmente fuori dal sistema e non è riconoscibile all'esterno, per cui è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto, sia nell'ambito che al di fuori del processo. Al contrario, nel caso di specie, il procedimento notificatorio, strumentale a portare l'atto a conoscenza del destinatario, presenta tutti gli elementi strutturali della notificazione, essendo stato posto in essere da un soggetto legittimato, secondo un procedimento riconducibile agli schemi previsti dalla legge ed in un luogo, comunque, collegato al destinatario.

A ciò si aggiunga che la nullità verificatasi va inquadrata in quelle a regime intermedio e non assolute. In proposito deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen., che delimita i confini delle nullità assolute, sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

L'erronea individuazione del luogo ove è stata effettuata la notifica dell'ordine di demolizione, comunque, avvenuta in un luogo che presenta un collegamento con il destinatario, non si è tradotta nell'omessa citazione dell'imputato né ha determinato l'assenza del suo difensore laddove ne era obbligatoria la presenza. Può in proposito richiamarsi il principio già affermato da Sez. U, n. 7697 dei 24/11/2016 ud. - dep. 17/02/2017, Rv. 269028 - 01, secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.

Da tale premessa consegue che la nullità è soggetta al regime di deducibilità e sanatoria di cui agli artt. 182ss cod. proc. pen. Del resto la giurisprudenza si è già espressa in senso analogo in tema di nullità della notifica dell'atto di citazione, stabilendo che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019 ud. - dep. 29/11/2019, Rv. 277932 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica del decreto di citazione con la sottoscrizione dell'atto "per presa visione" da parte del difensore del coimputato, avvenuta in udienza ed alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia e dorniciliatario dell'imputato, il quale nulla eccepiva; a conferma di tale impostazione può anche rinviarsi a S. U. n. 58120 del 22/06/2017 ud. - dep. 29/12/2017, Rv. 271771 - 01, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato).

Lo stesso ragionamento va esteso anche all'ordine di demolizione, non essendo l'inefficacia in sede esecutiva dell'elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione un elemento idoneo ad escludere la idoneità del procedimento notificatorio a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. In particolare, nel caso di specie, deve sottolinearsi che la notifica si è perfezionata con la consegna dell'atto in data 8 marzo 2014 a Troise Gennaro e che il ricorrente non ha contestato il collegamento di tale soggetto con la sua persona né ha allegato la omessa comunicazione, al contrario, essendosi dato atto della avvenuta notifica dell'ingiunzione di demolizione nelle mani di Troise nell'istanza di sospensione dell'ordine di ingiunzione.

Tale verifica è possibile, in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (cfr.

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 cc. - dep. 28/11/2001, Rv. 220092 - 01). In definitiva, avendo avuto tempestiva conoscenza dell'atto, come ammesso dalla difesa e sottolineato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha tempestivamente provveduto ad impugnare l'ingiunzione di demolizione. Nel caso concreto, quindi, la notifica ha adempiuto alla sua funzione esclusivamente conoscitiva, strumentale a consentire all'ingiunto l'esecuzione spontanea dell'ingiunzione o, in alternativa, la sua impugnazione, sicché ha operato la sanatoria di cui all'art. 183 lett. b cod.proc.pen. 5.La quarta doglianza, avente ad oggetto l'estinzione della sanzione accessoria in virtù dell'art. 167 cod.pen., è infondata, attesa la natura amministrativa e non penale, coerentemente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, dell'ordine di demolizione, che è privo di funzione punitiva ed assolve unicamente ad una funzione ripristinatoria, come già correttamente rilevato nel provvedimento impugnato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015 cc. - dep. 23/10/2015, Rv. 265192 - 01, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura amministrativa ed è disposto dal giudice in via di supplenza, ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, soltanto quando la P.A. non abbia eseguito la demolizione stessa alla data della pronuncia giudiziale;

Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018 cc. - dep. 09/11/2018, Rv. 274128 - 01, secondo cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c.

Italia del 4 marzo 2014.). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sviluppatosi successivamente alla sentenza della Cote europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014 nel caso Grande Stevens contro Italia, con cui si sono superate le pronunce anteriori (in particolare, Hanner c. Belgio, 2007, n. 21861/03), difatti, la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa, fondamentalmente perché non ha finalità punitive, ma assolve piuttosto ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.

Può, inoltre, rinviarsi, riguardo al caso di specie, a Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015 cc. - dep. 23/10/2015, Rv. 265192 - 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto.

6. Il quinto motivo, avente ad oggetto la mancata verifica della possibilità della demolizione della sopra-elevazione, senza pregiudizio per l'intero immobile, è infondato, avendo il giudice dell'esecuzione, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, escluso che dall'ordinata demolizione possa derivare un pregiudizio per la statica dell'edificio, atteso che l'eliminazione della sopra-elevazione determinerà il ripristino dello stato dei luoghi e l'originaria carica di staticità dell'immobile. In proposito occorre ricordare che, in tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale (v. Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013 cc. - dep. 03/05/2013, Rv. 255891 — 01).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il r