Sentenza — n. 35909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza predibattimentale, in riforma della condanna di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Leonardo Occhibelli per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod.pen., perché estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 469 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare va ricordato che, come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 ud. - dep. 09/06/2017, Rv. 269810 - 01), nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: OCCHIBELLI LEONARDO nato a CONDOFURI il 07/03/1935 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; e ) i
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza predibattimentale, in riforma della condanna di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Leonardo Occhibelli per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod.pen., perché estinto per prescrizione.
2. Leonardo Occhibelli, a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza in esame, deducendo:
1) la nullità della sentenza, pronunciata inaudita altera parte, per violazione del contraddittorio, non essendo prevista la possibilità di definire il giudizio di appello in camera di consiglio, senza la partecipazione dell'imputato e del difensore, relativamente all'ipotesi in esame, in cui risulta leso il diritto personalissimo dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, oltre al pregiudizio derivante dalla confisca dei mezzi;
2) la nullità della notificazione della sentenza in esame, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. invece che al domicilio eletto dall'imputato;
3) la nullità della confisca facoltativa, che presuppone una sentenza di condanna.
3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare va ricordato che, come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 ud. - dep. 09/06/2017, Rv. 269810 - 01), nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
Tuttavia, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (v. anche Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018 cc. - dep. 15/10/2018, Rv. 274465 - 01, secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contraddittorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).
Tale principio trova una importante deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza dibattimentale con cui dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni. In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza dibattimentale, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 03/05/2017, Rv. 270047 - 01).
Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui la sentenza pre-dibattimentale di appello, di per sé sempre affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato confermando la confisca disposta in primo grado - come avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata, pur dichiarando la prescrizione, non ha revocato la confisca disposta, implicitamente confermandola. È infatti evidente che in tal caso l'imputato ha diritto al normale svolgimento dell'udienza dibattimentale, per poter compiutamente espletare l'attività difensiva in relazione alla confisca.
Si è, pertanto, più volte affermato che è nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello dichiari l'estinzione del reato urbanistico per prescrizione, confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto (v. Sez. 3, n. 40522 del 20/06/2019 cc. - dep. 03/10/2019, Rv. 277050 - 01; Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2020 ud. - dep. 01/04/2020, Rv. 278524 - 01).
Tali rilievi comportano l'assorbimento delle altre doglianze prospettate.
2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, perché proceda al giudizio previa instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso 14 settembre 2021. Il Consigliere estensor