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Sentenza — n. 35908/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: KSIAZEK STEPHANIE MURIELLE MICHELE nato il 06/04/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/05/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO. Ritenuto in fatto 1. Il GUP del Tribunale di Pordenone ha applicato a KSIAZEK Stephanie Murielle Michele una pena su accordo delle parti per il reato di cui all'art. 186 CdS, ritenute le generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -bis stesso codice, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di un anno.

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art. 448 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio. Pertanto, è da escludere che il reato "ritenuto" dalla decisione impugnata sia quello "basico": esso è invece proprio il reato circostanziato. La convergenza di circostanze di segno diverso (eterogenee) non tocca quindi la struttura del reato e ne influenza il trattamento sanzionatorio, che viene modulato a seconda dell'esito del menzionato giudizio di comparazione.

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata revoca della licenza condurre riduzione della multa prescrizione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: KSIAZEK STEPHANIE MURIELLE MICHELE nato il 06/04/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/05/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO. Ritenuto in fatto 1. Il GUP del Tribunale di Pordenone ha applicato a KSIAZEK Stephanie Murielle Michele una pena su accordo delle parti per il reato di cui all'art. 186 CdS, ritenute le generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -bis stesso codice, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di un anno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella obbligatoria ex lege della revoca del titolo. In particolare, il ricorrente rileva che tale previsione non può ritenersi superata dal giudizio di bilanciamento delle attenunti in termini di prevalenza rispetto all'aggravante, stante l'autonomia delle vicende relative alle sanzioni accessorie.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 c. 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il c. 2 -bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, co. 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, riguardante le sanzioni amministrative accessorie (cfr. sez. unite n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani Symon, RV. 279349), in base alla quale deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto dette statuizioni.

2. Lo stesso è poi fondato e va accolto. La sanzione amministrativa accessoria disposta non è, infatti, conforme ai parametri legali. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, nessuna rilevanza può riconoscersi intanto - ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria - al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. E, sul punto, è sufficiente ribadire quanto già osservato da questa Corte in caso analogo. Vero è, infatti, che la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente costituisce circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S., come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, ma è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circostanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti.

In altri termini, un giudizio di comparazione che determini l'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri fini, ma con ragionamento valido anche per il caso di specie, sez. 4, n. 30254 del 26/6/2013, Rv. 257742; sez. 2, n. 24862 del 29/5/2009, Rv. 244340; sez. 4, n. 10212 del 13/7/1999, Rv. 214586; sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Rv. 215542; sez. 2 n. 24754 del 9/3/2015, Rv. 264208). Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poiché, anche in tal caso, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare.

In tal senso si è anche da ultimo affermato, proprio in un caso di revoca della patente di guida e da parte di questa stessa sezione, che non può ravvisarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato - artt. 59 ss. c.p. - nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentandosi che, ancorché non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, svolgendo una funzione riparatoria dell'interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti pluri- offensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici (cfr. sez. 4 n. 17826 del 10/1/2014).

Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio. Pertanto, è da escludere che il reato "ritenuto" dalla decisione impugnata sia quello "basico": esso è invece proprio il reato circostanziato. La convergenza di circostanze di segno diverso (eterogenee) non tocca quindi la struttura del reato e ne influenza il trattamento sanzionatorio, che viene modulato a seconda dell'esito del menzionato giudizio di comparazione.

3. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L'annullamento, tuttavia, può essere disposto senza rinvio, potendo la sanzione accessoria legale essere applicata direttamente da questa Corte, stante l'assenza di ogni valutazione di merito sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della suddetta patente di guida. Deciso il 14 settembre 2021. Il Consigliere e