Sentenza — n. 35906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato su richiesta la pena sospesa di anni 1 e mesi 2 di reclusione nei confronti di Bendar Youness per il reato di agli artt. 81, 624-bis e 624 cod.pen. (in data 8 aprile 2020). La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza deducendo l'illegalità della pena, in considerazione della concessione della sospensione condizionale in violazione dell'art. 164, secondo comma, cod.pen., in quanto l'imputato aveva riportato una condanna per delitto, divenuta irrevocabile in data 2 dicembre 2019, risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 164 cod.pen, art. 163 cod.pen, art. 165-bis disp.att.cod.proc.pen; Sentenza — n. 35906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è tempestivo, atteso che il termine di impugnazione decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d, cod.proc.pen., per il procuratore generale presso la corte di appello, rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello, dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BENDAR YOUNESS nato a CODOGNO il 09/05/1993 avverso la sentenza del 09/04/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; C) Ey
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato su richiesta la pena sospesa di anni 1 e mesi 2 di reclusione nei confronti di Bendar Youness per il reato di agli artt. 81, 624-bis e 624 cod.pen. (in data 8 aprile 2020).
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza deducendo l'illegalità della pena, in considerazione della concessione della sospensione condizionale in violazione dell'art. 164, secondo comma, cod.pen., in quanto l'imputato aveva riportato una condanna per delitto, divenuta irrevocabile in data 2 dicembre 2019, risultante dal certificato del casellario giudiziale.
3. L'imputato ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è tempestivo, atteso che il termine di impugnazione decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d, cod.proc.pen., per il procuratore generale presso la corte di appello, rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello, dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento.
2. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile. In via preliminare va ribadito che, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo (Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019 cc. - dep. 18/04/2019, Rv. 275898 - 01). Nel caso in esame, però, il ricorso è a-specifico e non auto-sufficiente, posto che, da un lato, si è dedotta la violazione dell'art. 164, secondo comma, cod.pen., senza tener conto della complessiva disciplina dell'art. 164 cod.pen. e della conseguente possibilità, ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione, di concedere il beneficio anche a chi abbia riportato una condanna alla pena detentiva per delitto laddove siano rispettati i limiti di cui all'art. 163 cod.pen. e, dall'altro lato, non è stato allegato al ricorso -neppure per il tramite della cancelleria ai sensi dell'art. 165-bis disp.att.cod.proc.pen. - il certificato del casellario giudiziale né trascritto o indicato nel ricorso il suo contenuto.
Difatti, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (così Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 ud. - dep. 02/05/2017, Rv. 270071 - 01 in una fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato.
Recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 ud. - dep. 15/02/2021, Rv. 280419 ha altresì precisato come, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 14 settembre 2021. Il Consigliere e