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Sentenza — n. 35905/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35905/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35905/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2.4.2021, il Tribunale di Genova ha confermato la misura della custodia cautelare disposta dal GIP dello stesso Tribunale nei con- fronti di Perndrekaj Francesk in relazione ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, contestualmente dichiarando l'incompetenza territoriale dell'Auto- rità Giudiziaria di Genova.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/90, contestualmente dichiarando l'incompetenza territoriale dell'Auto- rità Giudiziaria di Genova.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti legittimità della carcerazione preventiva procedimento penale pendente indennizzo per detenzione ingiustificata istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificato alcun interesse concreto ad impugnare, a fronte di un provvedimento che ha ormai perso efficacia, essendo decorsi i venti giorni previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERNDRECAJ FRANCESK nato il 21/08/1978 avverso l'ordinanza del 02/04/2020 del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore costituito l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA in difesa di PERNDRECA3 FRANCESK non è presente nonostante abbia richiesto la trattazione orale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2.4.2021, il Tribunale di Genova ha confermato la misura della custodia cautelare disposta dal GIP dello stesso Tribunale nei con- fronti di Perndrekaj Francesk in relazione ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, contestualmente dichiarando l'incompetenza territoriale dell'Auto- rità Giudiziaria di Genova.

2. Ricorre per cassazione il difensore del suddetto indagato, lamentando la mancata individuazione delle ragioni di urgenza che legittimavano l'emissione del provvedimento cautelare ad opera dell'Autorità dichiarata incompetente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Si deve qui ribadire l'insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui l'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza appli- cativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art.27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice com- petente, sussiste solo ai fini della presentazione di una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione - accoglibile qualora si accerti che nel corso del procedimento l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in violazione delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - e, pertanto, è escluso quando la richiesta riguardi le sole esigenze cautelari (Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Rv. 267909).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificato alcun interesse concreto ad impugnare, a fronte di un provvedimento che ha ormai perso efficacia, essendo decorsi i venti giorni previsti dall'art. 27 cod. proc. pen. per l'eventuale emissione di una nuova misura cautelare da parte del giudice competente, e senza che sia stato rappresentato lo specifico interesse a coltivare una futura istanza di ingiusta detenzione (sempre che ne ricorrano i presupposti).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Presidente Il ConsigliereAttensore Alessan /o analdi