Ordinanza — n. 35903/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFATTO E DIRITTO Gli imputati Dario Calogiuri, Stefano Guadadiello, Gennaro Hajdari, Fabio Lanzillotto, Raffaela Lo Deserto, Andrea Pepe, Fabio Pepe, Andrea Saponaro e Giovanni Persano, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza resa il 18.11.2020 dal Tribunale di Lecce, che ha applicato ai medesimi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, sotto vari profili, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., deducendo, sotto vari profili, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALOGIURI DARIO nato a LECCE il 04/01/1980 GUADADIELLO STEFANO nato a LECCE il 11/02/1984 HAJDARI GENNARO nato a PALERMO il 19/05/1983 LANZILLOTTO FABIO nato a NARDO il 20/09/1984 LO DESERTO RAFFAELA nato a LECCE il 24/01/1966 PEPE ANDREA nato a LECCE il 22/09/1956 PEPE FABIO nato a LECCE il 08/07/1973 SAPONARO ANDREA nato a LECCE il 27/07/1991 PERSANO GIOVANNI nato a LECCE il 13/04/1981 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
FATTO E DIRITTO Gli imputati Dario Calogiuri, Stefano Guadadiello, Gennaro Hajdari, Fabio Lanzillotto, Raffaela Lo Deserto, Andrea Pepe, Fabio Pepe, Andrea Saponaro e Giovanni Persano, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza resa il 18.11.2020 dal Tribunale di Lecce, che ha applicato ai medesimi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, sotto vari profili, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità e indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle odierne impugnazioni va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consi»te estensore Il pt sidente Al sanro Ranaldi Francesd