Sentenza — n. 35902/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCIONE FRANCESCO nato a CASERTA il 30/09/1991 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI lette le conclusioni del difensore del ricorrente ASCIONE Francesco nella persona dell'avv.to Vincenzo Russo che ha chiesto raccoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale proposito la Corte Suprema rileva come in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (sez.1, n.13044, del 6.12.2020, P., Rv.280983; sez.2, 12.2.2021, Rv.280889).
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e SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCIONE FRANCESCO nato a CASERTA il 30/09/1991 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI lette le conclusioni del difensore del ricorrente ASCIONE Francesco nella persona dell'avv.to Vincenzo Russo che ha chiesto raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli con la quale veniva, tra l'altro, applicata ad ASCIONE Francesco la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita allo smercio di sostanza stupefacente nel comune di Caserta e in aree limitrofe, diretta da PALMIERI Rosario che coinvolgeva numerosi altri sodali laddove il centro del'attività di spaccio era rappresentata dall'abitazione del PALMIERI in Caserta.
2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso evocando l'attività di intercettazione telefoniche, le riprese operate nei pressi del luogo di spaccio, i servizi di osservazione e controllo, perquisizioni, sequestri ed arresti, ivi compreso quello del ricorrente Ascione in relazione al trasporto di alcuni panetti di hashish, il giudice del riesame delineava i caratteri strutturali dell'organizzazione, la ripartizione dei compiti, le modalità di svolgimento dello spaccio e delineava il ruolo dell'ASCIONE come persona che si rapportava direttamente con il PAMIERI, da cui risultava dipendere ed essere stipendiato, che manifestava con esso conoscenza delle operazioni illecite e con il quale concordava le modalità di esecuzione di una specifica attività illecita concernente l'acquisto di trecento grammi di sostanza stupefacente (capo vv).
Sotto diverso profilo evidenziava il ruolo di vedetta e di filtro dell'ASCIONE dinanzi all'abitazione del PALMIERI o nelle immediate adiacenze di essa in occasione delle trattative e degli acquisti dello stupefacente che pure ivi avvenivano, ruolo che così risultava logicamente valutabile in considerazione della natura delle relazioni intrattenute con il PALMIERI e del fatto che l'ASCIONE si presentava in compagnia di altri sodali in prossimità di detto luogo di spaccio ben consapevole dell'attività che ivi si svolgeva e certamente in una prospettiva agevolatrice della stessa.
In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, poneva in rilievo le modalità del reato e la varietà di compiti svolti dal ricorrente nell'interesse della compagine, mostrando esperienza, abilità e dimestichezza nonostante la giovane età e la ricorrenza di carico pendente, sempre collegato alla compagine criminosa, in ragione del trasporto di sostanza stupefacente. Evidenziava il pericolo, attuale e concreto che, se rimesso in libertà l'ASSCIONE avrebbe potuto ristabilire i collegamenti con l'ambiente criminoso di appartenenza e tfi-\ riorganizzarsi per ristabilire contatti con la rete di fornitori ed acquirenti con i quali il sodalizio era solito trattare.
3. Con una prima articolazione il ricorrente deduce mancanza, manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova ex art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con violazione degli art.73 e 74 Dpr 309. Assume che il preliminare riferimento alla motivazione per relationem nascondeva in realtà una mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice di appello delle fonti di prova ai fini della valutazione del panorama indiziario, soprattutto in relazione alla totale pretermissione delle deduzioni difensive avanzate con memoria difensiva nel giudizio di riesame, violazione di legge anche processuale rilevante ai sensi dell'art.292 lett.c) e c bis) cod.proc.pen.
Al contempo rappresentava l'assoluta carenza motivazionale e il travisamento della prova in relazione alla interpretazione della presenza del prevenuto nei pressi dell'abitazione del PALMIERI, presenza del tutto occasionale, evidenziata da alcune riprese dei filmati ma neutra, in quanto non palesava alcun tipo di contributo fornito dall'ASCIONE all'attività di spaccio eventualmente in essere. Analogamente in relazione al ruolo di corriere di cui alle contestazioni sub uu) e vv) evidenziava l'assoluta mancanza di chiarezza delle intercettazioni telefoniche sull'effettivo ruolo svolto dall'ASCIONE, laddove il primo episodio, lungi dal costituire espressione di adesione all'attività del PALMIERI si riferiva a vicenda del passato niente affatto collegata alle finalità del sodalizio e verosimilmente consistita in una vanteria dell'ASCIONE per accreditarsi nei confronti del PALMIERI mentre in relazione al secondo episodio la breve e poco chiara conversazione non poneva affatto in luce il ruolo di corriere dell'ASCIONE laddove il trasporto dello stupefacente risultava operato da una terza persona.
A fronte di tali emergenze doveva escludersi l'appartenenza dell'ASCIONE al sodalizio criminoso atteso che, anche dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, risultava che il trasporto di panetti di hashish che aveva portato alla perquisizione e all'arresto del ricorrente nell'ambito di autonoma operazione di PG, costituiva l'unico episodio illecito a suo carico e che, conseguentemente, non ricorreva alcuna adesione dello stesso al progetto criminoso del sodalizio ed alcuna affectio societatis. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tantum della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo.
Evidenziava che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca coeva agli anni 2017 e 2018 ed infatti in tale anno lo stesso era stato arrestato in relazione al trasporto dell'hashish, ma che era decorso un lungo periodo rispetto a tale episodio e tanto le intercettazioni telefoniche, che evidenziavano la necessità di sostituire l'ASCIONE con altra persona cui assegnare gli stessi compiti, sia le frequentazioni dell'ASCIONE, una volta posto in libertà dopo il fatto per cui era stato arrestato, costituivano espressione della rescissione dei legami con l'attività criminosa realizzata dal PALMIERI o dagli altri concorrenti; inoltre tenuto conto della giovane età del prevenuto e della sua incensuratezza doveva escludersi l'operatività della presunzione richiamata dal Tribunale del riesame una volta rilevata la distanza temporale dai fatti per cui è cautela (oltre tre anni) e l'adeguatezza di salvaguardare le esigenze cautelari con misura alternativa, quale quella domiciliare in luogo distante da quello ove
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza tanto con riferimento alle singole contestazioni mosse in imputazione all'ASCIONE, sia in relazione al delitto associativo. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.
Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083).
In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194;
Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian).
2. In particolare il giudice del riesame ha evidenziato che l'ASCIONE, seppure privo di compiti apicali, svolgeva un efficace e poliedrico ruolo quale incaricato al trasporto di stupefacente (condotta in relazione al quale veniva tratto in arresto in data 24 Aprile 2018), sia quale collaboratore e uomo di fiducia di PALMIERI Rosario (vertice dell'organizzazione), nel cui interesse svolgeva opera di vigilanza e di guardiania per la sicurezza dell'attività di spaccio presso i luoghi deputati allo stoccaggio ed allo smercio dello stupefacente (abitazione del PALMIERI).
A tale proposito il Tribunale del Riesame ha evidenziato le fonti indiziarie costituite dalle immagini acquisite agli atti in cui emergono i collegamenti dell'ASCIONE con il PALMIERI e la sua costante presenza nei pressi dell'edificio destinato a luogo di spaccio in unione ad altri sodali, nonché gli esiti dei servizi di OCP che confermavano i suddetti collegamenti nonché corroboravano, sulla scorta delle informative di PG, il ruolo di guardiania e di sentinella svolto dal prevenuto. La ricorrenza di una relazione organica del prevenuto con l'organizzazione criminale diretta dal PALMIERI era poi tratta dall'inferenza, riconducibile alle intercettazioni ambientali, secondo cui l'ASCIONE era stipendiato a "settimana" e che, il PALMIERI, una volta che il ricorrente venne sottoposto ad arresto, rappresentava ai propri collaboratori la necessità di aiutarlo economicamente, facendo lavorare maggiormente "i ragazzi" e recepiva da altro sodale la esigenza di sostituirlo nell'organigramma con altro collaboratore.
3. In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta gli elementi tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui corrispondono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dall'ASCIONE una importante forma di collaborazione, in continua espansione all'interno del sodalizio, adeguatamente riconosciuta e ricompensata dai vertici. In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto l'ASCIONE ben consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dalla organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, del suo multiforme apporto fornito all'ente (uomo di fiducia del PALMIERI, trasportatore di carichi di sostanza stupefacente, collaboratore del PALMIERI nelle operazioni propedeutiche all'acquisizione dello stupefacente) e in tale veste e in tale consapevolezza risultava del tutto adesivo alle finalità dell'ente.
Invero la partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso allorquando la disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, di per sé non sufficiente all'emersione di una condotta partecipativa, si accompagni, come nella specie, alla volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).
5. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla duplice contestazione tratta dall'ascolto di intercettazioni ambientali (capi uu e vv), in cui l'ASCIONE celebra la perpetrazione di coraggiose operazioni di trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente e in cui si relaziona con il PALMIERI in corso di esecuzione di una articolata e complessa trattativa per l'acquisto di stupefacente, previo pagamento di somme a rifornitori. Va a tale proposito rappresentato, sulla base del principio ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, che viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, 4.11.2011 n.3882; sez.I, 18.6.2014 n.37588). Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.V, 12.7.2016, Cigliola, Rv.268414; 3.10.2013, Farinella e altri, Rv.257519).Il Tribunale del riesame invero con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati ha ravvisato gli estremi della gravità indiziaria in relazione ad entrambe le illecite operazioni di detenzione, trasporto ed acquisto di sostanza stupefacente delineate nelle registrazioni, il cui riferimento ad illecite operazioni concernente lo stupefacente non risultano neppure contestate.
In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.II, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389).
6. Fondato è invece il motivo di ricorso relativo alla riconosciuta ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare e in relazione alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 III comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.I, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.II, 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062).
7. Peraltro nella specie il Tribunale del Riesame ha del tutto omesso di considerare il profilo della distanza temporale (quasi tre anni) intercorrente tra la sottoposizione dell'ASCIONE alla prima ordinanza cautelare in relazione ad uno dei reati fine del programma associativo (Aprile 2018), e l'adozione della seconda misura cautelare in relazione al delitto associativo e agli altri reati fine (Gennaio 2021), senza alcuna valutazione sulla rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte di soggetto incensurato ed il cui apporto nell'ambito dell'organizzazione risultava rimpiazzato dall'inserimento di un diverso collaboratore e senza alcun riferimento, se non con formule assolutamente generiche, a specifici fatti da cui desumere il mantenimento ovvero la prosecuzione del collegamento deWASCIONE con gli ambienti criminosi di provenienza.
A tale proposito la Corte Suprema rileva come in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (sez.1, n.13044, del 6.12.2020, P., Rv.280983; sez.2, 12.2.2021, Rv.280889).
In particolare è stato affermato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata nella quale era stata espressamente esclusa la rilevanza del tempo, corrispondente a cinque anni, trascorso tra i fatti contestati all'indagato ed il provvedimento cautelare sez.3, n.6284 del 16.1.2019, Pianta Roberto, Rv. 274861; conformi, sez.5, n.31614 del 13.10.2020, Lo Russo Giuseppe, Rv.279720 -01; sez.6, n.19863 del 4.5.2021, Scozzafava Domenico, Rv. 281273) e comunque la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis 7 cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (sez.6, 20 Settembre 2020, Aloè Francesco, Rv.279780).
8. Nella specie un siffatto puntuale esame della rilevanza del tempo silente è mancato del tutto ed è stato sostituito da una valutazione assolutamente insufficiente e standardizzata sulla ricorrenza di un pericolo attuale di recidivazione, peraltro non supportata da alcuna specifica riflessione su eventuali e dimostrati collegamenti dell'ASCIONE rispetto ad ambienti criminali ancora attivi, e conseguentemente la ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e alla adeguatezza della misura applicata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un rinnovato esame sul punto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunal