Sentenza — n. 35901/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 5.3.2021 dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale non è stato convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Antonio Farano in relazione al reato di illecita detenzione di 5 Kg. circa lordi di sostanza stupefacente del tipo "marijuana amnesia".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cobuccio, Rv. 26799901). Quanto ai presupposti dello stato di flagranza, si deve considerare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021). Inoltre, è considerato legittimo l'arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall'autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell'immediatezza dello stesso (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOCERAINFERIORE nel procedimento a carico di: FARANO ANTONIO nato a CAVA DE TIRRENI il 16/01/1979 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 5.3.2021 dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale non è stato convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Antonio Farano in relazione al reato di illecita detenzione di 5 Kg. circa lordi di sostanza stupefacente del tipo "marijuana amnesia".
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice, nella valutazione della flagranza del reato, omesso di valorizzare la condotta del Farano ed in particolare lo stato di agitazione dell'arrestato una volta rinvenute le chiavi della ulteriore vettura nella sua disponibilità, successivamente perquisita con esito positivo.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
4. Il difensore del Farano ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, P.M. in proc.
Cobuccio, Rv. 26799901). Quanto ai presupposti dello stato di flagranza, si deve considerare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021). Inoltre, è considerato legittimo l'arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall'autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell'immediatezza dello stesso (cfr.
Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278798). Nella sostanza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274909).
3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni di legittimità dell'arresto, si palesa come erronea in diritto, non avendo il giudicante considerato le condizioni di "quasi flagranza" caratterizzanti la vicenda concreta sottoposta alla diretta attenzione degli operanti l'arresto. Infatti, dal verbale di arresto allegato al ricorso si evince che, nel corso della perquisizione ad opera della polizia giudiziaria, non veniva rinvenuta sostanza stupefacente nel garage e nel furgone in uso al Farano.
Sollecitato più volte dagli operanti, l'arrestato inizialmente negava di avere altri mezzi in uso; solo dopo il rinvenimento - nell'armadio della sua camera da letto - della chiave di un autoveicolo di marca Opel, costui ammetteva di avere la disponibilità di un'altra autovettura (intestata alla moglie), parcheggiata davanti al cancello di ingresso dell'abitazione. I verbalizzanti davano atto che, dopo il rinvenimento della chiave, il Farano si mostrava in forte stato di agitazione. All'interno del bagagliaio posteriore della Opel venivano, quindi, rinvenuti cinque involucri in cellophane sottovuoto, contenenti i 5 chili di marijuana in sequestro.
Ebbene, pare evidente che tali circostanze rivelino la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, alla luce dell'atteggiamento (forte stato di agitazione) assunto dall'autore del fatto al momento del rinvenimento della chiave dell'autovettura all'interno della quale è stato rinvenuto il considerevole quantitativo di stupefacente in questione; ciò, unitamente all'ammissione dell'indagato di avere la disponibilità del mezzo ove era collocato lo stupefacente, costituiscono dati inequivocabili, che fondano su basi di ragionevolezza l'operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto.
4. È dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. Tapia Diaz, Rv. 26686801).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 6 lug