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Sentenza — n. 35899/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35899/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35899/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 1/3/2021, ha accolto l'appello promosso dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in Torino avanzata nei confronti di Sako Gabriel in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Era contestato al ricorrente di avere, in concorso con altro coindagato, ceduto una dose di sostanza stupefacente tipo "crack" ad un acquirente.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della "concretezza" riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo).

Parole chiave

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misura di sicurezza penale differimento dell'esecuzione della pena carcerazione cautelativa proroga della carcerazione di sicurezza scarcerazione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea interpretazione e applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente 5 ésivrElt/ sul ricorso proposto da: SAKO GABRIEL nato il 02/12/2001 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/srlte le conclusioni del PG LUCIA ODELLO

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 1/3/2021, ha accolto l'appello promosso dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in Torino avanzata nei confronti di Sako Gabriel in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Era contestato al ricorrente di avere, in concorso con altro coindagato, ceduto una dose di sostanza stupefacente tipo "crack" ad un acquirente.

2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea interpretazione e applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015. La difesa si duole altresì della motivazione espressa dai giudici in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ponendo in evidenza che, nell'intervallo di tempo tra l'arresto e la decisione del Tribunale del riesame, pari a cinque mesi, l'imputato si è astenuto dal commettere reati. Difetterebbero pertanto requisiti idonei per la valida adozione della misura a carico del ricorrente.

3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 co. 8 dl. 137/2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il Tribunale ha dato atto in maniera congrua delle ragioni fondanti il provvedimento di accoglimento dell'appello in punto di esigenze cautelari, richiamando in modo dettagliato le modalità del fatto ed evidenziando i precedenti e le segnalazioni di polizia, sempre in materia di stupefacenti, risultanti a carico del ricorrente e del coindagato, dediti in modo abituale al piccolo spaccio. Deve osservarsi come la motivazione dell'ordinanze impugnata soddisfi pienamente i criteri imposti dalla disciplina che regola la materia, pure a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015.

In tema di esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della "concretezza" riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo).

Il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601).

L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata; tuttavia la valutazione prognostica non si estende alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, esulando questa dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801). Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, sviluppando un iter argomentativo conciso ma adeguato e puntuale con riferimento alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nei confronti del ricorrente, traendo proprio dalle condotte concrete e dalla personalità dell'indagato gli elementi da cui desumere i requisiti dell'attualità e concretezza.

Più in particolare il Tribunale, in modo coerente rispetto alla descrizione dei fatti contenuta in motivazione e ai rilievi concernenti la personalità dell'indagato, ha evidenziato che il ricorrente è gravato da altri recenti precedenti specifici e che le modalità di realizzazione della condotta osservate dagli operanti sono indicative di un agire professionale e non episodico. Per altro verso i motivi di ricorso non esprimono una critica fondata al ragionamento portato nella ordinanza: non si indicano realmente elementi suscettibili di rivelare aspetti di incongruenza e manifesta illogicità nell'argomentare dei giudici.

L'intervallo di tempo tra l'epoca di commissione del reato in contestazione e la decisione del Tribunale di accogliere l'appello del P.M. (c.d. tempo silente), peraltro limitato a pochi mesi, non ha carattere dirimente ai fini della esclusione del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale esaustivamente motivato in ordine agli indici di "attualizzazione" della pericolosità, con il richiamo ai plurimi, recenti precedenti specifici annoverati dal ricorrente e alla mancanza di fonti di reddito lecite.

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. In Roma, così deciso in data 23 giugno 2021 Il Consigli