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Sentenza — n. 35898/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35898/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente 5E-Alfr-'n/Z4 sul ricorso proposto da: COSENTINO EMANUELE nato a PALMI il 11/03/1986 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/spAe le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Cosentino Emanuele - in relazione a procedimento penale pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Roma - depositava dichiarazione di ricusazione nei confronti del G.u.p. dott.ssa Mattioli. A fondamento dell'istanza, il ricorrente rappresentava che lo stesso giudice, prima di procedere a rito abbreviato nei suoi confronti, aveva disposto decreto di rinvio a giudizio a carico di taluni coimputati nel medesimo procedimento penale, in particolare, a carico di Savioli Alessandro, chiamato a rispondere della medesima fattispecie di cui all'art. 74 dpr 309/90.

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 28032601). Non è, dunque, conforme al citato orientamento interpretativo ritenere, come intende il ricorrente, che ogni passaggio dell'iter logico-giuridico espresso nella pronuncia a Sezioni Unite possa essere estrapolato dal contesto per desumerne un autonomo principio di diritto.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione rinvio del dibattimento riattivazione del procedimento procedure di ricorso riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
280131 — 02: "Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente 5E-Alfr-'n/Z4 sul ricorso proposto da: COSENTINO EMANUELE nato a PALMI il 11/03/1986 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/spAe le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Cosentino Emanuele - in relazione a procedimento penale pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Roma - depositava dichiarazione di ricusazione nei confronti del G.u.p. dott.ssa Mattioli. A fondamento dell'istanza, il ricorrente rappresentava che lo stesso giudice, prima di procedere a rito abbreviato nei suoi confronti, aveva disposto decreto di rinvio a giudizio a carico di taluni coimputati nel medesimo procedimento penale, in particolare, a carico di Savioli Alessandro, chiamato a rispondere della medesima fattispecie di cui all'art. 74 dpr 309/90.

Sussisterebbe, secondo l'assunto prospettato dal ricusante, incompatibilità a decidere sulla sua posizione, essendosi il giudice già espresso sul fatto reato associativo di cui era chiamato a rispondere. La giurisprudenza di legittimità che esclude casi d'incompatibilità in casi analoghi dovrebbe essere oggi rivista alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 — 02. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione. Il Cosentino, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ricusazione, lamentando, nell'unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen.

Il ricorso contesta il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l'erroneità della decisione assunta dai giudici di merito, alla luce degli ultimi arresti desumibili dalla pronuncia a Sezioni Unite citata, che definisce il decreto che dispone il giudizio come un atto di tipo valutativo e decisorio, assimilabile ad una sentenza.

2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. l motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Copiosa giurisprudenza di legittimità esclude che ricorrano ipotesi d'incompatibilità del giudice in casi analoghi a quello in esame (ex multis, da ultimo, Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, dep. 13/01/2021, Rv. 280131 — 02: "Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato"; Sez. 4, n. 22965 del 13/03/2014, Rv. 259226 — 01: "Non costituisce per il giudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti".

2. La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 — 02) non incide sugli orientamenti citati poiché dedica la sua attenzione a questioni diverse da quelle che formano oggetto della presente disamina. La pronuncia in rassegna trae impulso dall'ordinanza n. 10818 del 26 febbraio 2020, con cui la prima Sezione aveva registrato contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla questione di diritto sintetizzata nel quesito: "Se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio - emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - possa o meno mantenere efficacia." Il tema attiene, più in generale, al regime degli atti - diversi dalla sentenza - emessi dal giudice ricusato, quando non sia stata resa pronuncia di conservazione di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

Al riguardo, una significativa divaricazione sul piano ermeneutico si era determinata in relazione ai principi affermati da Sez. U., n. 13626 del 16/12/2010, Digiacomantonio ed altri, Rv. 249299, il cui nucleo decisorio, per quanto qui di interesse, vuole che gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbano considerarsi inefficaci, ponendo l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. una sorta di presunzione in tal senso, suscettibile di essere rimossa solo dalla declaratoria di efficacia compiuta dal giudice della ricusazione, al quale compete valutare se, malgrado la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice, talune attività non siano state influenzate da cause di incompatibilità, e non abbiano subito alterazione per effetto di esse, così da potersene conservare gli effetti.

Le Sezioni Unite del 2010 avevano poi scolpito la nozione di "efficacia", quale categoria dogmatica concettualmente distinta dalla validità, assumendo che, nella disposizione richiamata, essa si attaglia essenzialmente agli atti a contenuto istruttorio e si traduce nella possibilità del loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento. Sulla base di tali premesse il Supremo Consesso aveva teorizzato che la valutazione in termini di efficacia espressa dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, "inaudita altera parte" e in forza di una competenza di tipo interinale, pur se non impugnabile autonomamente, è sindacabile dal giudice della cognizione subentrato al giudice ricusato, il quale resta il "giudice naturale" della prova, ed assumerà le relative determinazioni nel contraddittorio delle parti, secondo il paradigma tipico dei rito accusatorio, ed in particolare in base al meccanismo di acquisizione e recupero regolato dagli artt. 525 e 511 cod. proc. pen. per il caso, appunto, di mutamento della persona del giudice.

3. Occorre rimarcare, con specifico riguardo all'efficacia vincolante dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nel suo massimo consesso che, a mente dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod.proc.pen. «quando il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione». Tale disposizione è stata interpretata nel senso che spetti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione un ampio potere di formulare il principio di diritto in modo da definirne i confini, cosicché la regola enunciata possa essere di per sé esauriente a fungere da guida per orientare in maniera certa e prevedibile le decisioni in un'ottica di razionalizzazione del sistema in funzione nomofilattica, comprendente anche le questioni che pur non direttamente devolute alla decisione entrino in connessione con queste (Sez.3, n.10123 del 20/01/2021, Selvaggio, n.m.;

Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 28032601). Non è, dunque, conforme al citato orientamento interpretativo ritenere, come intende il ricorrente, che ogni passaggio dell'iter logico-giuridico espresso nella pronuncia a Sezioni Unite possa essere estrapolato dal contesto per desumerne un autonomo principio di diritto.

4. Tutto ciò premesso, venendo al merito della regiudicanda, si rileva come la Corte d'appello, dopo un'accurata ricognizione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia, sia pervenuta alla corretta risoluzione del caso, escludendo l'esistenza di situazioni d'incompatibilità. Si è messo in evidenza, a questo fine, come il giudice, nel disporre il rinvio a giudizio del Savioli, coimputato del Cosentino nel medesimo reato associativo, non abbia effettuato alcuna valutazione riguardante le accuse formulate nei confronti di quest'ultimo: attesa l'assenza di motivazione del decreto che dispone il giudizio, si legge in motivazione, in alcun modo è stata valutata la fondatezza dell'accusa nei confronti del Savioli, con effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente, la cui posizione deve essere esaminata nell'ambito del giudizio abbreviato in corso di svolgimento.

Occorre rammentare, per completezza argomentativa, come la Corte costituzionale abbia più volte esaminato la questione proposta in questa sede, pervenendo, in casi analoghi, ad escludere profili d'illegittimità costituzionale delle norme interessate ed affermando la mancata ricorrenza di cause di incompatibilità per il giudice (ex multis, sentenza n. 86 del 7 maggio 2013; ordinanza n. 441 del 7 novembre 2001, ordinanza n.367 del 18 giugno 2002).In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n. 441 del 2001) ha sancito che non vi è questione d'incompatibilità quando il giudice, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato, nel caso di specie associativo).

Alla medesima conclusione (ordinanza n. 367 cit.) è pervenuta nel caso in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato.

5. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso in da